Sequestro conservativo del TFR e relativi limiti di impignorabilità
26 Ottobre 2020
L'art. 671 c.p.c. subordina la concessione dell'autorizzazione al sequestro conservativo alla sussistenza di un fondato timore in capo all'istante di perdere la garanzia del proprio credito.
Quanto ai limiti di cui all'art 671 c.p.c., ossia i limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, che nel caso di spettanze di fine rapporto e TFR sarebbe pari ad un quinto, il giudice rileva che tale limite non appare applicabile al caso in esame. Trattandosi di uno stesso rapporto non possono ritenersi infatti applicabili i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. relativi all'impignorabilità parziale della somma.
Si tratta di un'ipotesi di compensazione atecnica, ossia un caso in cui la compensazione ha luogo tra crediti provenienti da uno stesso rapporto; il rapporto sinallagmatico, da un lato un credito relativo alla prestazione di lavoro, dall'altra il credito connesso al risarcimento di un danno.
Ciò posto, nel caso di specie, ritenendo che l'intero credito della lavoratrice possa essere oggetto di compensazione, il giudice ha accolto il ricorso del datore di lavoro autorizzando il sequestro conservativo sul trattamento di fine rapporto. |