Natura degli accordi collettivi volti alla riassunzione dei lavoratori dopo la cessazione dell'attività
26 Ottobre 2020
Gli accordi collettivi di natura obbligatoria, stipulati da due imprenditori con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria - relativi, quanto all'accordo concluso dal primo imprenditore, alla cessazione dell'attività e alla conseguente messa in cassa integrazione del lavoratori ivi impiegati e, quanto a quello stipulato dal secondo imprenditore, alla futura riassunzione di una parte dei medesimi lavoratori -, realizzano la fattispecie del contratto a favore del terzo, per quanto concerne il diritto dei lavoratori del primo imprenditore alla riassunzione da parte del secondo imprenditore.
Tale configurazione quale contratto a favore di terzi postula che beneficiari di "diritti" - e non già soltanto di vantaggi di mero fatto - derivanti dal contratto siano, appunto, soggetti rimasti estranei alla stipulazione (dei terzi, cioè), che risultino, contestualmente, determinati o, quantomeno, determinabili.
Ne consegue che ove l'individuazione del beneficiario non sia contenuta nel contratto ma debba essere effettuata successivamente, previo espletamento di procedura selettiva, occorre che il terzo dimostri di essere in possesso dei requisiti condizionanti l'acquisto della qualità di beneficiario". |