Le impugnazioni incidentali tardive sono ammissibili nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza
27 Ottobre 2020
Massima
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., ove non è contenuta alcuna distinzione in proposito, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. Il caso
AAA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace territorialmente competente, l'assicuratore BBB, quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale (investimento di pedone ad opera di autoveicolo in retromarcia) di cui era rimasto vittima, il cui responsabile si era dileguato senza prestare soccorso. Costituitosi in giudizio, l'assicuratore deduceva la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda, contestando anche la quantificazione dei danni; in particolare, deduceva che non era stato provato che il danneggiato si fosse attivato ai fini della identificazione del presunto veicolo investitore, segnalando che dalla banca dati dell'Ivass emergeva che l'attore era stato coinvolto in una pluralità di sinistri. Il Giudice adito, considerato che il fatto storico dell'incidente dovesse ritenersi acclarato in forza delle risultanze della prova testimoniale e che l'attore, avendo proposto denuncia-querela presso Procura della Repubblica, avesse dimostrato di essersi adoperato per l'identificazione del responsabile, attribuiva la responsabilità del sinistro al conducente di un veicolo non identificato, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite; quanto ai danni, evidenziava che la menomazione subita aveva attinto organi e funzioni già indeboliti da una pregressa frattura e conseguentemente diminuiva nella misura di un terzo l'entità del risarcimento. La sentenza veniva fatta oggetto di gravame innanzi al Tribunale ad opera dell'originario attore, che ne chiedeva riforma nella parte in cui aveva ridotto di un terzo tutte le poste risarcitorie e non aveva liquidato il danno morale temporaneo. Costituitosi in giudizio, l'assicuratore contestava l'impugnazione e proponeva appello incidentale, censurando la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva attribuito rilevanza alla circostanza della mancata diligente attivazione del danneggiato ai fini dell'identificazione dell'investitore, come previsto dall'art. 283, lettera a), del d.lgs. n. 209 del 2005; contestava, altresì, l'esistenza di una prova della verificazione del sinistro e l'esclusione di un concorso di colpa dell'attore. il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava la domanda di AAA. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione. La questione
La questione che interessa in questa sede, proposta dal ricorrente, è consistita nello stabilire se fosse da ritenere ammissibile l'impugnazione incidentale proposta tardivamente (scaduto il termine per l'impugnazione principale) dall'appellato avverso capo autonomo della sentenza. Le soluzioni giuridiche
A parere di parte ricorrente, l'appello incidentale proposto tardivamente (oltre i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.) dalla controparte doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse, avendo investito la sentenza su un capo estraneo all'appello principale. La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza, sul rilievo che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, indipendentemente, cioè, dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza gravata e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni. La S.C. ha chiarito che l'appello principale era relativo al quantum e rivolto nei confronti del Fondo di garanzia e, pertanto, legittimava quest'ultimo alla proposizione di un appello incidentale tardivo relativo all'an della pretesa, atteso che l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con aggravio economico a carico del Fondo di garanzia. La S.C. ha, ulteriormente, precisato che la ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte; soggiungendo che l'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nell'ottica della cosiddetta parità delle armi, ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Osservazioni
i) Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, ribadito con la sentenza in commento, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche qualora riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investa lo stesso capo per motivi diversida quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (v., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2017, n. 24627; Cass. civ., sez. V, ord. 30 maggio 2018, n. 13651; Cass. civ., sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18415). ii) È controverso se gli enunciati principi debbano ritenersi valevoli anche allorché si tratti di cause scindibili. Secondo l'orientamento più recente, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. civ., sez. II, ord. 25 gennaio 2018, n. 1879 e Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2018, 15770). Secondo un altro orientamento, la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è, invece, da ritenere attribuita esclusivamente alle parti contro le quali sia stata proposta l'impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. Un., 3 dicembre 1992, n. 12888; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2016, n. 10263). iii) In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (v. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12387; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6156; Cass. civ., sez. III, ord. 29 ottobre 2019, n. 27616). iv) È incontroverso che l'impugnazione incidentale tardiva possa essere proposta contro parte diversa dall'impugnante principale, peraltro alla condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale (v. Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2010, n. 12714; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 2011, n. 9308). v) È controverso se la disciplina dell'art. 334 c.p.c. sia applicabile alle impugnazioni che abbiano contenuto adesivo all'impugnazione principale. Il riferimento è al caso in cui una delle parti, costituendosi, chieda l'accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dall'appellante o dal ricorrente, così formulando un'impugnazione il cui interesse non sorge dall'impugnazione principale. Secondo un orientamento, le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto, quella cioè proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione; esulano, invece, da tale disciplina le impugnazioni incidentali che abbiano contenuto adesivo all'impugnazione principale, le quali debbono essere proposte nei termini ordinari (artt. 325 e 327 c.p.c.) (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass. civ., sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2016, n. 10243; Cass. civ., sez. I, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155: Cass. civ., sez. V, ord. 7 marzo 2018, n. 5438). Secondo un altro orientamento [in linea con quello dominante in materia, ricordato sopra, sub i)], invece, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante abbia prestato acquiescenza, non solo con riguardo ai casi in cui rivesta la forma di controimpugnazione rivolta verso l'impugnante principale, ma anche se rivesta la forma dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'impugnante principale (Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2011, n. 9308; Cass. civ., sez. L, 29 marzo 2012, n. 5086; Cass. civ., sez. VI, ord., 12 marzo 2018, n. 5876). Tutto ciò anche in riferimento alle cause scindibili, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause di tale specie, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2012, n. 5086; Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1879; Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2018, n. 15770). vi) Da ultimo, va rammentato che alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, dell'impugnazione principale segue, di diritto - ai sensi dell'art. 334,comma 2, c.p.c. -, l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2014, n. 14609; Cass. civ., sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415; Cass. civ., sez. V, ord. 16 novembre 2018, n. 29593; si vedano anche Cass. civ., sez. VI, ord. 4 febbraio 2014, n. 2381 e Cass. civ., sez. III, ord. 19 luglio 2018, n. 19188, che pervengono alla medesima conclusione con riferimento a casi di improcedibilità del ricorso per cassazione). Deve essere precisato che l'inefficacia dell'impugnazione incidentale, prevista come conseguenza dell'inammissibilità di quella principale riguarda l'impugnazione incidentale in senso proprio, per la mancata osservanza del termine per impugnare oppure degli adempimenti richiesti dal rito a pena di inammissibilità, non anche l'impugnazione incidentale autonoma, correlata ad un interesse preesistente all'impugnazione principale e notificata nel rispetto dei termini ordinari (v. Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2008, n. 22385; Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2010, n. 14084; Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2014, n. 19284. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, comma 2, c.p.c. non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale: «poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale» (Cass. civ., Sez. Un., 19 aprile 2011, n. 8925). |