La retribuzione del lavoro straordinario prestato nelle festività infrasettimanali

La Redazione
27 Ottobre 2020

In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, le ex festività soppresse e i permessi retribuiti, non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.

In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, le ex festività soppresse e i permessi retribuiti, non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.

Con ordinanza n. 23366/20, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul calcolo della retribuzione percepita dal lavoratore per il lavoro prestato nei giorni festivi.

In particolare, la Corte ricorda che «in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva».


Pertanto, prosegue la Cassazione, «la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della l. n. 260/1949, nel testo di cui alla l. n. 90/1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio».

Nella fattispecie in esame, secondo il Collegio di legittimità, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la maggiorazione prevista dall'articolo sopra citato sia istituto propriamente contrattuale rimesso all'autonomia delle parti, le quali possono determinarne il quantum e la base di calcolo, e ciò in quanto il CCNL Federambiente del 2003, applicabile ratione temporis, non prevede una nozione omnicomprensiva della retribuzione del lavoro festivo ma dispone che la base di calcolo è la retribuzione individuale, con la conseguenza che la retribuzione da considerare per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali non è la retribuzione omnicomprensiva, al contrario di quanto dedotto dal lavoratore.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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