Audizione orale: il datore non può sindacare la completezza delle difese scritte
27 Ottobre 2020
Può sostenersi il carattere pretestuoso e dilatorio della richiesta di audizione del lavoratore il quale abbia già sottoposto in modo completo le proprie difese mediante giustificazioni scritte?
L'art. 7, comma 2, St. lav. vieta al datore l'irrogazione di sanzioni disciplinari senza una previa contestazione scritta indirizzata al lavoratore al quale deve essere garantito il diritto di difesa. Il successivo comma 5 precisa che il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale non può intervenire prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto.
Un più risalente indirizzo interpretativo riteneva rimessa al lavoratore la scelta dei modi e delle forme attraverso le quali esercitare le proprie difese, sicché pur avendo presentato giustificazioni scritte, ove avesse chiesto contestualmente di essere sentito anche oralmente, il datore sarebbe stato tenuto all'audizione. La tempestiva presentazione di giustificazioni scritte, infatti, non consumava l'esercizio del diritto di difesa del dipendente.
La successiva giurisprudenza, pur non negando la possibilità di audizione orale, ha ritenuto che l'accoglimento dell'istanza fosse condizionato alla non esaustività e completezza delle giustificazioni scritte ed alla conseguente sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili, riconducendo al datore la valutazione sul punto. La richiesta, pertanto, poteva essere negata ove dettata da fini meramente dilatori, avanzata in modo generico o immotivato.
L'orientamento ermeneutico attuale ha posto l'accento sulle garanzie apprestare dall'art. 7 St. lav., evidenziando come le giustificazioni fornite dall'incolpato per iscritto consumino il suo diritto di difesa solo quando dalla medesima dichiarazione emerga la rinuncia ad essere sentito ovvero quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità. Al di fuori di tali ipotesi, un sindacato del datore di lavoro in ordine all'effettiva idoneità difensiva della richiesta di audizione orale non potrebbe, invece, ritenersi consentito neppure alla stregua dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
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