Conciliazione giudiziale e impugnazione della transazione
28 Ottobre 2020
Se la transazione è stipulata nell'ambito di una conciliazione giudiziale, è possibile per il giudice accertare la violazione di disposizioni inderogabili di legge e dichiarare l'invalidità del negozio?
Al verbale di conciliazione giudiziale non possono essere attribuiti effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, configurandosi piuttosto un titolo di natura contrattuale. Esso resta pertanto soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità. La transazione che sia contenuta in una conciliazione giudiziale è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c., conservandosi le azioni - con la relativa disciplina - di nullità e di annullamento del contratto.
L'intervento del giudice, infatti, non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva. Relativamente ai diritti già maturati il negozio integra sostanzialmente una transazione, trovando applicazione quanto disposto dall'art. 2113 c.c. in materia di norme inderogabili (annullabilità). Rispetto, invece, ai diritti non ancora sorti o maturati, la preventiva disposizione può comportare la nullità dell'atto, essendo esso diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro con modalità differenti rispetto a quelle fissate in sede legale o di contrattazione collettiva.
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