Rapporto fra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata

Lorenzo Balestra
29 Ottobre 2020

Nel caso in cui la scrittura privata non sia disconosciuta (precisamente, non tempestivamente disconosciuta), la parte contro cui è stata depositala la scrittura può fare fronte alla propria inerzia processuale promuovendo, nell'ambito del medesimo giudizio, la querela di falso per contestare l'autenticità della sottoscrizione?

Il quesito posto evidenzia una situazione che si verifica di frequente.

Iniziamo con il chiarire la differenza fra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata.

Mentre la querela di falso presuppone l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta (riconoscimento che può derivare o dal comportamento della parte ex art. 2702 c.c. o per la natura stessa della scrittura privata ex art. 2703 c.c.), della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. (fino a querela di falso), al contrario, il disconoscimento mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia (art. 2702 c.c. e art. 214 c.p.c.).

Pertanto, la querela di falso presuppone che vi sia la presenza di una scrittura privata che faccia piena prova fino a querela di falso, come identificata negli artt. 2702 e 2703 c.c.

Il quesito in oggetto pone il seguente interrogativo: qualora la scrittura privata sia riconosciuta, in quanto avente la forma prevista dall'art. 2703 c.c. o in quanto non tempestivamente disconosciuta, si potrà procedere con la querela di falso?

Anticipiamo, sin da ora, che anche in questo caso è proponibile la querela di falso la quale incontra solo il limite del giudicato, come prevede l'art. 221 c.p.c.

Nemmeno nel caso in cui la sottoscrizione venga riconosciuta ai sensi dell'art. 2702 c.c. e art. 215 c.p.c. sarà preclusa la querela di falso, diversa, infatti, è la finalità della querela di falso rispetto al disconoscimento.

Infatti, mentre quest'ultimo tende a privare di efficacia la scrittura privata in quel determinato giudizio, la querela di falso mira a rimuovere il suo valore di prova cosiddetta piena, con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte in un determinato giudizio.

In questo senso si esprime anche la giurisprudenza secondo la quale «Avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l'avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile (fattispecie relativa al riconoscimento tacito di un testamento olografo e alla successiva azione di querela di falso)» (Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27353).