Decreto Ristori: le nuove disposizioni per garantire il funzionamento della giustizia durante la seconda ondata

Fabio Valerini
29 Ottobre 2020

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto Ristori).

Il decreto legge, tra le varie misure, contiene alcune norme dedicate alla giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.

Vediamole nel dettaglio non prima, però, di aver ricordato che il Ministro Alfonso Bonafede ha affermato ieri che «al Ministero stiamo lavorando per garantire che i cancellieri in smart working possano accedere ai registri del civile e del penale in modo da potenziare l'attività lavorativa a distanza».

Del resto, consentire l'accesso da remoto ai registri di cancelleria costituisce un tassello fondamentale (certamente insieme ad altre misure) per evitare di accumulare ritardi e raggiungere l'obiettivo che si è prefisso il Ministro di garantire che la giustizia vada avanti e in sicurezza.

Normativa applicabile

Orbene, il primo comma dell'art. 23 pone una norma di apertura volta ad individuare quali norme e per quanto tempo troveranno applicazione (salve le discipline specifiche per il processo amministrativo e tributario su cui torneremo dopo).

Dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 gennaio 2021 (attuale data finale di efficacia del D.L. 19/2020) troveranno applicazione i commi da 2 a 9 del decreto legge.

Inoltre – ove non espressamente derogato dalle norme che esamineremo tra poco – troverà applicazione l'art. 221 D.L. n. 34/2020 (e, cioè, della norma che, inter alia, ha previsto le modalità della trattazione scritta e dell'udienza da remoto oltre che il deposito telematico degli atti).

Udienze a porte chiuse

Sempre in via generale viene confermata la scelta a suo tempo già effettuata di svolgere tutte le udienze civili e penali a porte chiuse: il comma 3 dell'art. 23 prevede, infatti, che «le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale».

(segue) le udienze da remoto

Il comma 7 dell'art. 23 interviene su un punto della disciplina dell'udienza da remoto che aveva sollevato qualche critica perché imponeva al giudice civile di dover svolgere l'udienza da remoto dal suo ufficio.

Oggi – rendendo certamente più agevole l'organizzazione del l'udienza da remoto - quel limite è stato superato avendo il decreto legge previsto che «in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario».

Per il resto la disciplina delle udienze da remoto (come pure della trattazione scritta) è quella contenuta nell'art. 221 D.L. n. 34/2020 applicabile per espresso richiamo inziale.

Giustizia tributaria

Per la giustizia tributaria, leggendo la formulazione della norma, sembrano esserci le maggiori difficoltà operative per realizzare il processo da remoto.

Questo emerge proprio dall'analisi della struttura dell'intervento normativo: ed infatti, fino alla cessazione dello stato di emergenza e ove vi siano divieti e limiti ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Inoltre, viene precisato che i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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