La notifica dell'atto di appello presso la residenza coniugale esclude l'ignoranza incolpevole del giudizio
29 Ottobre 2020
La notifica dell'atto di appello alla parte presso la residenza coniugale, anziché presso il domicilio eletto, esclude in ogni caso l'ignoranza del giudizio, necessaria condizione per il ricorso tardivo di legittimità. Resta irrilevante il fatto che sia in corso la procedura di separazione dei coniugi. Sul tema la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 23468/20, depositata il 26 ottobre.
Una contribuente, attinta da avviso di accertamento per mancato versamento di plusvalenza da cessione di una azienda, impugnava l'atto impositivo unitamente all'ex marito, il quale aveva a suo tempo compilato la dichiarazione congiunta dei redditi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la somma ripresa a tassazione. L'Ufficio proponeva ricorso dinanzi alla CTR che accoglieva il gravame. I contribuenti erano rimasti intimati nel giudizio di seconde cure. La contribuente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di appello e di aver saputo della sentenza solo nell'ambito della corrispondenza con il legale del marito nel procedimento di separazione.
Il ricorso risulta privo di fondamento. Sottolineando che la difesa erariale ha prodotto in giudizio la copia della relata di notifica dell'appello consegnata presso la residenza dei due contribuenti e non nel domicilio eletto, la Corte ricorda che «non serve una copia dell'atto per ogni appellato nel medesimo domicilio». Il luogo dell'avvenuta notifica era la residenza coniugale dei due contribuenti come si evince dalla sentenza gravata. Ne consegue che la notifica alla parte presso la residenza, anziché presso il domicilio eletto, esclude in ogni caso l'ignoranza del giudizio, necessaria condizione per il ricorso tardivo di legittimità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |