L'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati verso il fallito può chiedersi sulla base del solo ruolo
30 Ottobre 2020
«Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere». Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 23809/20, depositata il 28 ottobre.
Il Tribunale di Messina respingeva l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società proposto da un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nella parte relativa ad un maggior credito per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. Con riguardo ad esso, la Corte osserva che il Giudice di prime cure aveva rilevato che l'istante chiedeva l'ammissione «per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi» e che la curatela aveva eccepito il mancato deposito delle relate di notifica delle cartelle oggetto di ricorso. Ora, gli Ermellini condividono tale rilievo ma evidenziano che esso non coglie in realtà la specificità del problema giuridico che ne sta alla base. Infatti, il ricorrente può chiedere l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati verso il fallito in base al ruolo senza la previa notificazione della cartella esattoriale, anzi sulla base dell'estratto, in quanto il processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria ha imposto la sostituzione del documento cartaceo con una stampa dei dati relativi alla partita da riscuotere. Da ciò consegue l'irrilevanza della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali così come della corrispondenza della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali, consentendo semmai un'ammissione con riserva qualora sussistano contestazioni del curatore in presenza di una domanda di ammissione in base a ruoli esecutivi.
Fonte: Diritto e Giustizia
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