L'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati verso il fallito può chiedersi sulla base del solo ruolo

La Redazione
30 Ottobre 2020

«Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere».

«Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere».

Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 23809/20, depositata il 28 ottobre.

Il Tribunale di Messina respingeva l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società proposto da un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nella parte relativa ad un maggior credito per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi.


Avverso tale decisione, il concessionario propone ricorso per cassazione, contestando il rigetto dell'opposizione al passivo e deducendo che la somma portata da una delle cartelle era stata oggetto di sgravio solo parzialmente.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. Con riguardo ad esso, la Corte osserva che il Giudice di prime cure aveva rilevato che l'istante chiedeva l'ammissione «per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi» e che la curatela aveva eccepito il mancato deposito delle relate di notifica delle cartelle oggetto di ricorso.

Ora, gli Ermellini condividono tale rilievo ma evidenziano che esso non coglie in realtà la specificità del problema giuridico che ne sta alla base. Infatti, il ricorrente può chiedere l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati verso il fallito in base al ruolo senza la previa notificazione della cartella esattoriale, anzi sulla base dell'estratto, in quanto il processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria ha imposto la sostituzione del documento cartaceo con una stampa dei dati relativi alla partita da riscuotere. Da ciò consegue l'irrilevanza della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali così come della corrispondenza della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali, consentendo semmai un'ammissione con riserva qualora sussistano contestazioni del curatore in presenza di una domanda di ammissione in base a ruoli esecutivi.


Circa il secondo motivo di ricorso, invece, gli Ermellini osservano che il Tribunale ha errato nel ritenere priva di supporto documentale la circostanza dello sgravio parziale, non avendo considerato il momento di esecuzione dello sgravio rispetto alla cartella esattoriale.
In tal senso, i Giudici sottolineano che «la presenza della cartella, strumento di notifica del ruolo, suppone doversi tener conto della contestazione della curatela circa l'avvenuto sgravio solo ai fini dell'ammissione del credito residuo con riserva […] perché anche la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l'obbligazione tributaria più non esista in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l'impugnazione della cartella».


All'esito di tali argomentazioni, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato e rinvia gli atti al Tribunale di Messina.

Fonte: Diritto e Giustizia

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