Consegna pizze a domicilio: collaboratori a progetto o lavoratori dipendenti?
30 Ottobre 2020
Con ordinanza n. 23768/20, depositata il 28 ottobre, la Cassazione è tornata a ribadire che per poter parlare di “progetto”, intesto come programma di lavoro o fase di esso, questo deve risultare specifico, essere gestito autonomamente dal collaboratore e tendere ad un risultato.
La Corte d'appello di Firenze, pronunciando sul gravame della S.T.G. s.r.l. in liquidazione e sul gravame incidentale dell'INPS, riteneva, come già affermato dal giudice di prime cure, che quanto ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al verbale ispettivo, non era configurabile alcun progetto conforme ai requisiti previsti dall'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, essendo risultato che i collaboratori avevano esclusivamente svolto attività di consegna di pizze a domicilio e cioè un'attività meramente esecutiva e del tutto priva di autonomia, coincidente con una parte di quella unitariamente esercitata dall'impresa committente e non distinguibile da essa.
Proposto ricorso dalla società, la Cassazione, nel rigettarlo, ha colto l'occasione per chiarire che il progetto, inteso come il programma di lavoro o fase di esso, deve:
Nella fattispecie, secondo il Collegio di legittimità, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che non fosse configurabile alcun progetto, «nel senso voluto dall'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, stante la piena coincidenza delle prestazioni rese dai lavoratori con una porzione dell'attività di impresa esercitata dalla società, la quale - come egualmente accertato - gestiva una catena di punti vendita/pizzeria da asporto e con consegne a domicilio».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |