Decreto Ristori. Gli aspetti principali in ambito immobiliareFonte: DL 28 ottobre 2020 n. 137
30 Ottobre 2020
Decreto legge. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) dal titolo “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Il provvedimento, che contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, si compone di 35 articoli suddivisi in 4 Titoli: sostegno alle imprese e all'economia; disposizioni in materia di lavoro; misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti; disposizioni finali.
Credito d'imposta sugli affitti. Anche con questa manovra, il credito d'imposta sugli affitti è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato. In sintesi, in presenza di un calo di fatturato, spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Cambiano, però, alcune regole: il beneficio non spetta a tutte le imprese, enti e lavoratori autonomi, che rispettano determinati requisiti, ma solo ad alcune specifiche categorie economiche appositamente individuate
Seconda rata IMU. Per le categorie interessate dalle restrizioni dal d.P.C.M. 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Esecuzioni immobiliari. Le nuove disposizioni, inoltre, prorogano fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto casa destinata ad abitazione principale del debitore già prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Decreto Cura Italia). In base a quella norma «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [oggi: 31 dicembre 2020, nda] ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». Premesso ciò, il Decreto Ristori aggiunge anche che è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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