Colombi in condominio: le responsabilità dei condomini
02 Novembre 2020
Vivo in condominio. Il proprietario del piano superiore, nonostante i richiami verbali, continua ad alimentare i colombi. Di conseguenza, quasi ogni giorno, sono costretto a disinfettare il mio balcone a causa degli escrementi prodotti dagli uccelli. Posso chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del proprietario del piano superiore?
La questione in esame è abbastanza frequente e spesso oggetto di dissidi e litigi in condominio. In proposito, si osserva che i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica, in quanto vivono ‘in stato di libertà naturale', risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla l. n. 157/1992 (TAR Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274). L'espandersi delle città e la maggior disponibilità di cibo ne ha velocizzato la diffusione, favorita anche dalla frequenza riproduttiva: nelle città di medie dimensioni possono abitare migliaia di piccioni, nelle metropoli diventano milioni. In molti casi, il piccione viene ritenuto responsabile di sporcare marciapiedi, edifici e monumenti storici e artistici, ma anche di causare danni alle produzioni agricole o di interferire col traffico aeroportuale. In ambito amministrativo, alcuni Comuni hanno deciso di sanzionare i soggetti che nutrono i piccioni per strada. Altri provvedimenti, inoltre, obbligano i proprietari o Amministratori dei posti in cui gli avversati volatili stazionano o peggio ancora hanno fatto il nido, a rimuovere gli eventuali escrementi su terrazzi, soffitte e cornicioni, facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate. Si tratta di ordinanze che vietano di dare da mangiare ai piccioni per motivi igienico sanitari e di tutela degli edifici. Come sostenuto da alcuni autori, le ordinanze amministrative vanno rispettate solo se si è sul suolo pubblico: sul proprio balcone di casa ciascuno resta libero di fare ciò che vuole; salvo che il regolamento di condominio contenga specifici divieti. In mancanza di regolamento ciascun condomino può proporre in assemblea il problema dei colombi. In argomento, esistono diversi orientamenti. Il Tribunale di Aosta, ad esempio, ha escluso la responsabilità civile del Condominio per i danni da deiezioni di piccioni, lamentati da un condomino proprio perché si era provveduto all'installazione di dissuasori (Trib. Aosta 14 luglio 2010). In altro procedimento, per denuncia di danno temuto, invece, il Tribunale di Bologna ha affermato il dovere del proprietario di evitare che il proprio immobile diventi ricettacolo per piccioni, con pericolo di danni alla salute e ai beni dei vicini; se i piccioni trovano rifugio in una parte comune, il dovere di intervenire graverà sul Condominio (Trib. Bologna, 21 settembre 2005, n. 2438). In caso di proprietà privata, invece, il condomino è direttamente responsabile di eventuali danni (corrosione di ambienti a seguito dell'utilizzo di solventi chimici per l'intervento di pulizia straordinaria del proprio immobile). Su tale ultimo aspetto, una recente pronuncia di merito ha evidenziato che in caso di stato di abbandono dell'appartamento sovrastante, le infezioni causate dalle deiezioni dei piccioni, depositate sui balconi, legittima il risarcimento del danno alla salute sofferto dai proprietari del piano inferiore (Giudice di Pace Piazza Amerina, 14 aprile 2020, n. 22. In tal vicenda, l'attrice aveva riportato una bronchite cronica asmatiforme di natura allergica, causata dall'inalazione dei microorganismi contenuti nelle deiezioni dei piccioni che aveva soggiornato e nidificato nell'appartamento disabitato situato al piano superiore dello stabile in cui la stessa abitava). In conclusione, il “problema piccioni” è essenzialmente un aspetto sociale, più che un problema faunistico. Per questa ragione, occorre agire soprattutto sulle persone e sui relativi comportamenti. |