Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: non è compromettibile in arbitri

02 Novembre 2020

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative...
Massima

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Il caso

La società H. S.r.l. proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. contro la società P. S.R.L., chiedendo al Tribunale di Torino di sospendere, ai sensi dell'art. 2378 Cod.civ., con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci della P. S.r.l., aventi ad oggetto la riduzione del capitale sociale e l'approvazione del bilancio.

Il Tribunale di Torino sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione della delibera della società P. S.R.L.

Nel conseguente giudizio fissato per la trattazione del procedimento in contraddittorio tra le parti si costituiva la resistente società P. S.R.L., contestando le domande della società ricorrente e chiedendo in via preliminare la revoca del provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale di Torino, in quanto avente ad oggetto una questione devoluta alla competenza arbitrale e comunque pronunciato prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale di merito.

Il Tribunale di Torino rigettava la suddetta eccezione di incompetenza e confermava il decreto emesso inaudita altera parte.

La questione giuridica

Le decisioni adottate in occasione dell'assemblea dei soci della P. S.r.l. hanno avuto ad oggetto la riduzione del capitale sociale ex art. 2482 c.c. e l'approvazione del bilancio della società.

La questione preliminare relativa al difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Torino si è posta perché lo Statuto della società P. S.R.L. prevede che qualsiasi controversia che insorga tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, debba essere devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte. Viepiù, il comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003 (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale) prevede che la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-quinquies c.p.c. (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale), ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Ebbene, tale questione di diritto è stata risolta dal Tribunale di Torino richiamando l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione la quale, invece, aveva già da tempo statuito che non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero - ha precisato la Suprema Corte - nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (Cass. Civ., Sez. VI, 13.10.2016, n. 20674).

Sulla scorta di tale pronuncia, e sulla circostanza che nel caso di specie la delibera assembleare aveva avuto ad oggetto pure l'approvazione del bilancio, il Tribunale di Torino ha fatto proprio il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ed ha ritenuto che, per le medesime motivazioni, non possa essere devoluta al giudizio arbitrale la controversia avente ad oggetto anche l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società.

Pertanto l'eccezione della società resistente è stata ritenuta infondata.

Conclusioni

In conclusione, dall'Ordinanza del Tribunale di Torino si ricava, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il seguente principio di diritto: non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

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