Permesso personale ed infortunio in itinere
02 Novembre 2020
Se il danno sopportato dal lavoratore si è verificato al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, mentre tornava da casa sul luogo di lavoro, è infortunio in itinere?
In base all'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La disposizione, così come è stata interpretata dalla giurisprudenza, viene a coprire tutte quelle ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato lungo il "normale" percorso casa-lavoro, richiedendosi la sussistenza di un rapporto finalistico tra il suddetto percorso e l'attività lavorativa.
Tale nesso è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica, con esclusione solo del c.d. rischio elettivo, collegato ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ordinaria.
La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non potrebbe interrompere ex se il nesso rispetto all'attività lavorativa.
Tale permesso, infatti, costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non può ritenersi differente dalle pause o dai riposi, caratterizzandosi rispetto a questi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale.
La giurisprudenza ha affermato che il lavoratore, il quale si sia allontanato dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero, è tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello lavorativo.
Tale interpretazione, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe estendersi anche al caso di fruizione di un permesso personale.
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