Fungibilità dei lavoratori addetti ad un settore e riduzione del personale
02 Novembre 2020
Licenziamento collettivo limitato ad un solo reparto: devono essere tenute in conto anche le eventuali ulteriori capacità lavorative acquisite dai dipendenti interessati dalla procedura?
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la comparazione dei lavoratori - al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità - non deve necessariamente interessare l'intero complesso aziendale, potendo anche essere limitata ad una singola unità produttiva. Tale possibilità è comunque subordinata alla effettiva esistenza di esigenze tecnico-produttive ed organizzative le quali non sussisterebbero ove i lavoratori interessati siano idonei - per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi non interessati dalla procedura di riduzione del personale.
Ne consegue che qualora non emerga il carattere infungibile dei lavoratori, ovvero in difetto di particolari situazioni evidenziate in sede di confronto sindacale (art. 4 l. n. 223/91), la scelta dovrà interessare i lavoratori addetti all'intero complesso.
Cfr.: Cass. n. 981 del 2020 e Cass. n. 22217/2020.
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