Scontrini fiscali “dimenticati” e violazioni contestate in un unico atto: legittima la chiusura del negozio

La Redazione
02 Novembre 2020

Definitiva la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate a un'attività commerciale. Respinte le obiezioni proposte dal titolare. I Giudici osservano che la norma non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell'accertamento dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, e viene sanzionata la condotta illecita (rappresentata dalla quadrupla infrazione infraquinquennale) a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa è stata contestata.

Molteplici “dimenticanze” del commerciante, che, più volte e in giorni diversi, non provvede all'emissione degli scontrini fiscali. Legittima la chiusura del negozio per tre giorni. Irrilevante il fatto che non si sia verificata la definitività degli accertamenti in tempi diversi, e che invece, in questo caso, le varie infrazioni abbiano formato oggetto di un unico atto. (Cassazione, ordinanza n. 23700/20, depositata il 28 ottobre).

A essere sanzionato è un negozio che si occupa di commercio al dettaglio di carni, costretto alla chiusura per tre giorni «a seguito di contestazione della mancata emissione, in giorni diversi degli scontrini fiscali (per tre volte nel 2007, quattro volte nel 2008, diciotto volte nel 2009, due volte nel 2010» con tanto di «processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza».
Il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate è ritenuto legittimo dai Giudici tributari provinciali, che respingono il ricorso proposto dal titolare del negozio.
In secondo grado, invece, vengono accolte le obiezioni proposte dal legale del commerciante.


L'avvocato sostiene che «la violazione avrebbe dovuto essere accertata in flagranza, e non sulla rilevata discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché di segnalazioni bancarie», e aggiunge che «le quattro violazioni nel quinquennio non erano state contestate in tempi diversi e successivi ma tutte nello stesso momento». E per i Giudici tributari regionali «la sanzione» irrogata dall'Agenzia delle Entrate va azzerata, mancando «il presupposto della definitività degli accertamenti in tempi diversi» mentre invece «le varie infrazioni hanno formato oggetto di un unico atto».

A ribaltare ancora la situazione provvede la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e sancendo in via definitiva la legittimità della «sospensione per tre giorni dell'attività commerciale».
Dall'Avvocatura dello Stato sostengono che i Giudici tributari regionali hanno compiuto un errore, applicando «il vecchio testo del citato art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, riferendosi le contestazioni all'anno 2011», e aggiungono che «non è rilevante la circostanza che le violazioni commesse, in giorni diversi, nel quinquennio, sono state contestate al contribuente con un unico atto».

Dalla Cassazione osservano, in premessa, che «il secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “qualora siano state contestate, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472/1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese».


Lapalissiano, quindi, che «la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell'accertamento dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale», osservano dalla Cassazione.
Poi, per quanto concerne l'asserita necessità che «le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti», la relativa deduzione difensiva è priva di fondamento, poiché, osservano dalla Cassazione, «oltre a contrastare con la lettera della norma (la quale non prescrive una tale modalità), non coglie la ratio legis della disposizione, la quale si sostanzia nel sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata».

Fonte: Diritto e Giustizia

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.