Scontrini fiscali “dimenticati” e violazioni contestate in un unico atto: legittima la chiusura del negozio
02 Novembre 2020
Molteplici “dimenticanze” del commerciante, che, più volte e in giorni diversi, non provvede all'emissione degli scontrini fiscali. Legittima la chiusura del negozio per tre giorni. Irrilevante il fatto che non si sia verificata la definitività degli accertamenti in tempi diversi, e che invece, in questo caso, le varie infrazioni abbiano formato oggetto di un unico atto. (Cassazione, ordinanza n. 23700/20, depositata il 28 ottobre).
A essere sanzionato è un negozio che si occupa di commercio al dettaglio di carni, costretto alla chiusura per tre giorni «a seguito di contestazione della mancata emissione, in giorni diversi degli scontrini fiscali (per tre volte nel 2007, quattro volte nel 2008, diciotto volte nel 2009, due volte nel 2010» con tanto di «processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza».
A ribaltare ancora la situazione provvede la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e sancendo in via definitiva la legittimità della «sospensione per tre giorni dell'attività commerciale».
Dalla Cassazione osservano, in premessa, che «il secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “qualora siano state contestate, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472/1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese». Lapalissiano, quindi, che «la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell'accertamento dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale», osservano dalla Cassazione. Poi, per quanto concerne l'asserita necessità che «le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti», la relativa deduzione difensiva è priva di fondamento, poiché, osservano dalla Cassazione, «oltre a contrastare con la lettera della norma (la quale non prescrive una tale modalità), non coglie la ratio legis della disposizione, la quale si sostanzia nel sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata».
Fonte: Diritto e Giustizia |