Danno da sinistro stradale e valore delle cose assicurate
03 Novembre 2020
In tema di sinistro stradale, deve rilevarsi come, ai sensi dell'art. 1908 c.c., nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro; il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti, tuttavia non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. |