L'iter probandi dell'usurarietà soggettiva nei contratti di conto corrente

La Redazione
04 Novembre 2020

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, l'eccezione di usurarietà soggettiva, eccepita dalla società correntista deve essere sorretta dalla prova della sproprorzione tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro, ex art. 644 c.p.

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, l'eccezione di usurarietà soggettiva, eccepita dalla società correntista deve essere sorretta dalla prova della sproprorzione tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro, ex art. 644 c.p., che deve concretizzarsi in uno squilibrio importante e significativo tra le obbligazioni contrattuali, nonché la prova della condizione di difficoltà economica, che deve essere connotata da una situazione economico-patrimoniale del correntista tale da impedire di poter ottenere la prestazione di denaro se non dovendo accettare un rapporto contrattuale significativamente squilibrato: va quindi provato, che la pattuizione deve originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario. La stipula di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi possa dimostrare la sussistenza della predetta “condizione di difficoltà”, dal momento che può essere giustificata da finalità d'investimento ovvero di razionalizzazione del debito.

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