La funzione probatoria degli estratti di ruolo ai fini dello stato di insolvenza

04 Novembre 2020

Gli estratti dei ruoli, oltre a fornire prova dei debiti tributari ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare, assolvono alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento...
Massima

Gli estratti dei ruoli, oltre a fornire prova dei debiti tributari ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare, assolvono alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alla prova dello stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento.

Il caso

Il Tribunale di Catania, su istanza del P.M., ha dichiarato il fallimento di un imprenditore sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato di insolvenza. La Corte d'Appello di Catania ha respinto il reclamo proposto avverso la declaratoria di fallimento sulla base del presupposto, tra gli altri, che l'esposizione debitoria emergeva dagli estratti dei ruoli e che questi ne costituivano la prova.

Avverso tale ultima sentenza è stato proposto ricorso per cassazione.

La questione giuridica

La questione di diritto esaminata riguarda l'idoneità o meno degli estratti dei ruoli a fornire adeguata prova delle esposizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo.

Il ricorrente ha infatti lamentato, tra i vari motivi di ricorso, che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere sussistente lo stato di insolvenza sulla base della considerazione che gli estratti dei ruoli fanno prova del debito tributario.

Orbene, la Corte di Cassazione ha preliminarmente precisato che l'estratto di ruolo è un documento contenente gli estremi della cartella, quindi contenente gli elementi di un atto impositivo, formato dal concessionario (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19704). Più in particolare - ha chiarito la Corte - esso è una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass., 29 maggio 2015, n. 11141).

Chiarito questo, i Supremi giudici hanno risolto la questione sostenendo che gli estratti dei ruoli, oltre a fornire prova dei debiti tributari ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare, assolvono alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alla prova dello stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento. Sicché - ha chiosato la Corte - il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa (Cass. 15407/2001; Cass. 646/2019 non massimata).

Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso facendo proprie le deduzioni della Corte d'Appello la quale ha specificatamente evidenziato che gli estratti dei ruoli avevano natura di titoli esecutivi, che pendeva una procedura esecutiva immobiliare e che non risultava allegata neppure la pendenza di giudizi tributari di impugnazione dei ruoli nelle competenti sedi.

I giudici di legittimità hanno quindi riconosciuto piena validità degli estratti di ruolo in punto di prova relativa allo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.

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