Sottrazione fraudolenta di imposte e contributi: ai fini della condanna è sufficiente rendere più difficile il recupero del credito erariale

Alessio Ubaldi
04 Novembre 2020

Ai fini della punibilità per il reato di «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte» è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero.

Ai fini della punibilità per il reato di «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte» è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30615/20, depositata in cancelleria il 3 novembre.

Crediti e debiti con l'Erario. Nel caso di specie, un uomo è stato sottoposto a procedimento penale in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11, del d.lgs. n. 74/2000. Secondo la ricostruzione della procura, l'imputato – al fine di sottrarsi al pagamento di imposte e contributi per quasi 400mila euro, avrebbe bonificato al coniuge oltre 200mila euro, al fine di rendere in parte inefficace l'esecuzione dell'Erario nei suoi confronti.
La vicenda ha talune interessanti particolarità: da un lato, lo stesso imputato risultava creditore dello Stato (Agenzia del Demanio) per oltre 200mila euro (somma che gli è stata corrisposta poco prima di effettuare il bonifico al coniuge, nonostante viga il divieto, per le PP. AA. di pagare crediti ai privati a fronte di esposizioni debitorie tributarie di quest'ultimi, quantomeno oltre una certa soglia); dall'altro, almeno secondo la prospettazione difensiva, sarebbe risultato ignaro di aver maturato un corrispondente (e ben più accentuato debito nei confronti dello stesso Erario).
Le emergenze probatorie hanno però documentalmente smentito tale ultimo assunto. Così, tanto il Giudice di prime cure quanto la Corte territoriale, adita in sede di gravame, hanno condannato l'imputato per il reato lui ascritto.

Il reato di sottrazione di imposte e contributi: elementi strutturali. La vicenda è da ultimo pervenuta all'attenzione dei Giudici capitolini ai quali è stato domandato l'annullamento della sentenza impugnata, confermando gli argomenti già prospettati ai Giudici di merito.
La sentenza in epigrafe merita attenzione poiché la Corte Suprema, nel ripercorrere i tratti strutturali del reato considerato, coglie l'occasione per segnarne il perimetro applicativo.
In proposito, il Palazzaccio ha ricordato come il reato in questione si “posizioni” nella fase terminale del ciclo di vita (patologico) dell'obbligazione tributaria: il recupero in caso di mancato assolvimento.
Va ricordato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 11, cit., è punito con la reclusione chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Il comma 2, sempre in relazione a condotte di “sottrazione” all'obbligo, si concentra su un'ipotesi specifica, punendo, in particolare, chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50mila.

Atti fraudolenti. Ebbene, secondo la Cassazione, la norma intende evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una «situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei suoi beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario».
Rientra, peraltro, nel concetto di sottrazione fraudolenta, qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.
Esempi in tal senso sono la stipula di un contratto simulato di sale and lease back, la costituzione fittizia di diritti di servitù, di diritti reali di godimento, la concessione di locazione, la ricognizione di debito, etc. Tutte condotte che rientrano nel genus degli atti di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio delle ragioni creditorie dell'Erario.

L'impossibilità ovvero la complicazione del recupero. Ai fini della punibilità della condotta è altresì necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale «il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero».
Conseguentemente, non rilevano fisiologici (e, diremmo inoffensivi) atti di disposizione del proprio patrimonio che il contribuente può liberamente compiere, rilevando solo quelle condotte oggettivamente idonee a trarre in inganno sulla reale consistenza del patrimonio.
Sul crinale delle considerazioni che precedono la Corte - riconoscendo, nel caso di specie, la ricorrenza tanto della componente oggettiva quanto di quella soggettiva del reato contestato - ha dunque confermato il verdetto di condanna, con condanna alle spese di lite e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle Ammende.

Fonte: Diritto e Giustizia

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