L'avvocato proponeva ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in favore del Comune nel procedimento avente ad oggetto il risarcimento dei danni provocati dalla fuoriuscita di liquami dalle condotte fognarie.
Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale accoglieva la domanda del difensore e respingeva le riconvenzionali, il Comune propone ricorso per cassazione pretendendo erroneamente, a parere della stessa Corte, di far coincidere il perfezionamento del contratto di incarico professionale con l'adozione della delibera di giunta, in quanto immediatamente esecutiva.
Posto il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la Pubblica Amministrazione, la Cassazione afferma che il contratto di incarico professionale poteva considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte che, nel caso di specie, è coinciso con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi.
Per contro, la delibera di giunta sostanziava un mero atto interno dell'Amministrazione comunale, a nulla rilevando la sua immediata esecutività e il fatto che fosse stata portata a conoscenza del difensore, quali evenienze impossibilitate a soddisfare i requisiti formali imposti dalla legge.
A tal proposito la Cassazione ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui «il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitri e consentire l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'orano competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente».
Pertanto, la Suprema Corte conclude che l'immediata esecutività della delibera consentiva al Comune di procedere alla sola stipulazione anticipata del contratto ma non anche alla costituzione immediata del vincolo negoziale.
Inoltre, concludono i Giudici, circa i requisiti di regolarità contabile del rapporto, «la delibera dell'ente territoriale, che autorizzi il proprio rappresentante a stare in giudizio, non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte». Tali requisiti, infatti, «non operano rispetto ai provvedimenti riguardanti la partecipazione alle controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato dalla soccombenza, sia per preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it