Anche il sindacato sull’adeguatezza degli assetti organizzativi incontra i limiti della business judgment rule

La Redazione
05 Novembre 2020

Le scelte attuate dagli amministratori nell'attuazione dei doveri di cui all'art. 2086 c.c., come novellato dal codice della crisi sono sindacabili nei limiti del principio della business judgment rule.

L'operato degli amministratori in attuazione dei doveri di cui all'art. 2086 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi (adozione di adeguati assetti organizzativi con la finalità di rilevare tempestivamente la crisi e di intervento tempestivo per il suo superamento) è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell'organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, è possibile sottoporla al sindacato giudiziale, ex art. 2409 c.c., nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante.

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