Protezione internazionale e violazione del dovere di cooperazione istruttoria: gli oneri del richiedente

Redazione scientifica
05 Novembre 2020

Il richiedente la protezione internazionale che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione da parte del giudice di merito del dovere di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, ha l'onere di allegare, a pena di inammissibilità, l'esistenza e indicare gli estremi delle COI che secondo lui se fossero state esaminate avrebbero cambiato l'esito del giudizio.

La Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame proposto da un cittadino del Bangladesh avverso l'ordinanza del Tribunale con cui erano state respinte le domande di protezione internazionale e umanitaria.
Lo stesso propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, in quanto il Giudice, in sede di esame della sua richiesta di protezione sussidiaria, non si era avvalso dei suoi poteri d'ufficio al fine di accertare l'esistenza nel suo Paese d'origine di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, senza nemmeno indicare la fonte da cui derivavano le informazioni poste alla base della sua decisione.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso, osservando che chi voglia denunciare in sede di legittimità la violazione da parte del giudice di merito dell'obbligo di cui all'art. 8 citato, ha l'onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili volte a provare, nella sua regione di provenienza, la situazione di indiscriminata violenza dovuta a conflitto armato, oltre a quello di indicarle e di riassumerle o trascriverne il contenuto, in modo tale che sia evidente che se il giudice le avesse tenute in considerazione, l'esito della lite sarebbe stato differente.
Nel caso di specie, manca la suddetta allegazione, dunque il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, considerato che non sarebbe possibile stabilire se, in caso di regressione del giudizio alla fase di merito, esista la possibilità di un esito diverso della lite.
Segue l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di protezione internazionale, il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di cd. cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non può limitarsi a dedurre l'astratta violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, ma ha l'onere di allegare l'esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate avrebbe dovuto teoricamente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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