Codice della crisi d'impresa: in G.U. il decreto correttivo
06 Novembre 2020
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il decreto legislativo del 26 ottobre 2020 n. 147 recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Tra le novità introdotte, il testo modifica l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 relativo alla nozione di crisi e l'art. 13 in tema di indicatori della crisi. Secondo la nuova formulazione della norma, «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24».
All'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 viene aggiunto il periodo: «gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata».
L'art. 38 d.lgs. n. 14/2019, relativo all'iniziativa del Pubblico Ministero, viene così modificato: «Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
Viene inoltre modificata la disciplina in tema di strumenti negoziali stragiudiziali (art. 56 d.lgs. n. 14/2019) e di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs. n. 14/2019).
Il testo interviene anche in ottica di coordinamento degli organi deputati alla segnalazione evitando il rischio di doppie segnalazioni, nonché sulla composizione dell'OCRI. Viene inoltre modificata la disciplina dell'Albo dei gestori della crisi, con una semplificazione dei requisiti di iscrizione (art. 356 d.lgs. n. 14/2019).
In ambito societario, il decreto risolve alcune problematiche interpretative che erano sorte con la precedente formulazione delle disposizioni in tema di doveri degli amministratori di predisporre adeguati assetti organizzativi e gestione dell'impresa (si veda, sul punto: Rescio, Brevi note sulla “gestione esclusiva dell'impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori, in questo portale): l'art. 40 del correttivo, infatti, modifica le norme codicistiche (artt. 2257, 22380-bis, 2409-novies e 2475) precisando che “spetta esclusivamente agli amministratori” non più la gestione dell'impresa, ma “l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma”.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021, unitamente al codice della crisi (art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, come modificato dal d.l. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020). Fanno eccezione le disposizioni di cui agli artt. 37, comma 1 e 2 (modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relativa all'Albo dei gestori della crisi) e 40 (modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
|