Mancanza di organico e mansioni inferiori nel pubblico impiego
06 Novembre 2020
Lavoro pubblico: è legittima l'assegnazione di mansioni inferiori finalizzata alla copertura di vuoto di organico?
In linea generale, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore, è necessario accertare che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza.
Tuttavia, per motivate e contingenti esigenze aziendali, il dipendente può essere adibito anche a mansioni inferiori, purché aventi caratte marginale rispetto a quelle proprie del suo livello. Tale adibizione deve comunque essere occasionale, il che si esclude qualora essa costituisca oggetto di programmazione, ovvero sia finalizzata a coprire una mancanza di personale(Cass. n. 8910/2019).
Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, tuttavia, sono rimesse alla P.A., nell'esercizio della propria discrezionalità, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e, dunque, le valutazioni circa l'opportunità di prevedere o meno in organico una o più figure adibite a determinate mansioni.
Ne consegue che, anche nel caso di mancata copertura degli organici, verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375, c.c., ma anche dell'obbligo di fonte costituzionale (art. 98, Cost.) - gravante sui pubblici impiegati - di garantire la tutela dell'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività, tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro, ancorché contrattualizzato. |