Il danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi va sempre provato

La Redazione
09 Novembre 2020

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, la condanna della Banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi presuppone la prova, il cui onere incombe sul correntista attore, sia del danno-evento che del danno-conseguenza...

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, la condanna della Banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi presuppone la prova, il cui onere incombe sul correntista attore, sia del danno-evento che del danno-conseguenza, non essendo sufficiente lamentare un generico danno derivante dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell'estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito. (Nel caso di specie, il Tribunale non ha riconosciuto il risarcimento, avendo ravvisato legittima la segnalazione della Banca, a fronte di un grave inadempimento protratto per lungo tempo manifestatosi nell'ambito di una grave situazione patrimoniale del correntista che già aveva indotto un altro Istituto di credito a segnalare lo stesso nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi).

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