Il decreto Ristori-bis in G.U.: tutte le misure su giustizia e imprese

La Redazione
10 Novembre 2020

Licenziato dal Governo lo scorso 6 novembre 2020, il d.l. n. 149/2020, meglio conosciuto come decreto Ristori-bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279.Il decreto preveder ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, ed introduce importanti disposizioni che riguardano il settore giustizia.

Licenziato dal Governo lo scorso 6 novembre 2020, il d.l. n. 149/2020, meglio conosciuto come decreto Ristori-bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279.

Il decreto preveder ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, ed introduce importanti disposizioni che riguardano il settore giustizia.

Settore giustizia.

Giudizi penali di appello. L'art. 23 del decreto Ristori-bis prevede che dalla sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

I commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo individuano le modalità:
- entro il decimo giorno precedente l'udienza, il PM formula le sue conclusioni che trasmette alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili con provvedimento del DGSIA;
- la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ex art. 24 d.l. n. 137/2020;
- la corte d'appello procede alla deliberazione con le modalità di cui all'art 23, comma 9, d.l. n. 137/2020 e il dispositivo della decisione viene comunicato alle parti;
- la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal PM o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte d'appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2 dell'articolo;
- entro lo stesso termine perentorio di 15 giorni e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Sono esclusi dall'applicazione di tale articolo i procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre, per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore.

Sospensione dei termini di prescrizione. L'art. 24 dispone la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché la sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.
In particolare:
- «i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'art. 303 c.p.p.»;
- nei casi di cui sopra, l'udienza non può essere differita oltre il 60° giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., al tempo della restrizione aumentato di 60 giorni;
- nel computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1;
- con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, il corso dei termini di cui all'art. 15, commi 2 e 6, d.lgs. n. 109/2006 «è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19».

Esame avvocato ed elezioni degli ordini professionali. Con particolare riguardo al concorso notarile e all'esame di abilitazione forense, l'art. 25 del decreto Ristori-bis sopprime il termine del 30 settembre 2020 previsto dall'art. 254, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, come data fino a quando sarebbe stato possibile autorizzare, per le prove orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto. Sarà, pertanto, legittima la modalità a distanza delle suddette prove anche oltre tale data.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, questo potrà avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, purché nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
Sarà compito del Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilire, con proprio regolamento da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

Class action: differita l'entrata in vigore. Infine, all'art. 26, il decreto Ristori-bis prevede il differimento dell'entrata in vigore della nuova class action. La data originariamente prevista per il 19 novembre 2020 viene infatti differita di 6 mesi.

Settore imprese e lavoro.

Per quanto riguarda le attività economico commerciali, il decreto Ristori bis prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal d.l. n. 137/2020, cd. decreto Ristori. In particolare, il decreto prevede che per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%. Non solo, ne viene previsto uno nuovo per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità.
Per quanto riguarda l'erogazione, il contributo seguirà la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori e l'importo varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.

Il decreto prevede anche l'istituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perdute le perdite subite dalle attività economiche con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Per tutte le imprese che svolgono le attività che danno diritto al nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle aree caratterizzate dalla massima gravità e da un elevato livello di rischio, il decreto estende quanto previsto dal decreto Ristori, prevedendo un credito d'imposta sugli affitti commerciali pari al 60% per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Non mancano le misure in ambito fiscale. Il decreto prevede infatti la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre per tutti i soggetti che esercitano attività economiche sospese e la cancellazione della seconda rata IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni ad alto rischio, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, il decreto riconosce la sospensione, per i mesi di novembre e dicembre, per le attività che operano nelle zone arancioni e rosse e, per il solo mese di novembre, per le attività che operano nelle zone gialle.

Viene rinviato al 30 aprile 2021 il secondo acconto IRES e IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

A fronte della sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado nelle zone rosse, il decreto Ristori bis introduce il bonus baby-sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Fondamentale anche il sostegno fornito al Terzo Settore. Il decreto infatti introduce un fondo straordinario previsto in favore di soggetti attivi nel terzo settore, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

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