Positivi al coronavirus e obblighi di sanificazione in condominio
09 Novembre 2020
Nel mio Condominio, dove è presente un dipendente (portiere), si sono verificati tre casi di positività al Covid. L'Amministratore ha prontamente effettuato la sanificazione delle parti comuni, incaricando un'impresa con i prescritti requisiti normativi. Tale soluzione ha incontrato l'opposizione di alcuni condòmini che hanno contestato la consistente spesa effettuata dall'Amministratore, sostenendo che nella confusa normativa emanata in seguito alla pandemia non esisterebbe un obbligo specifico per i condomìni di sanificare. Altri ritengono, invece, che la presenza del dipendente imporrebbe l'operazione comandata dall'Amministratore. Chi ha ragione?
Ai fini di una possibile soluzione al caso in esame, occorre identificare l'Amministratore quale responsabile delle parti comuni; subito, dopo, analizzare la figura dell'Amministratore quale datore di lavoro. In base al primo profilo, si evidenzia che il condomino positivo non è obbligato a comunicare il proprio stato di salute all'Amministratore. L'obbligo c'è solo verso le autorità sanitarie al fine di porlo in quarantena, monitorarlo ed effettuare il tracciamento dei contatti. Ovviamente il condomino è obbligato all'isolamento e ad evitare, per quanto gli sia possibile, di entrare in contatto con gli altri condomini e gli spazi comuni. Quindi, il soggetto può comunicare di sua spontanea volontà all'Amministratore il suo stato di salute, ma quest'ultimo è chiamato alla riservatezza. In tale situazione, attesa la presenza di condomini positivi, pur in mancanza di uno specifico provvedimento amministrativo (Ordinanza Sindacale), la raccomandazione resta quella di procedere all'opera di sanificazione degli ambienti comuni per la tutela di tutti. Per meglio dire, se l'Amministratore, dopo avere avuto notizia del contagio intende disporre una disinfezione del palazzo (parti comuni), si rammenta che, come già ampiamente osservato dagli operatori del settore, la sanificazione può essere svolta unicamente da ditte specializzate. Di conseguenza, nel caso in cui l'Amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c. abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del Condominio, quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al Condominio. Quanto al secondo profilo, presenza del portiere, si osserva che con la circolare n. 28/1997 il Ministero del Lavoro ha precisato che nei condomìni il datore di lavoro è individuato nella persona dell'Amministratore. Detto ciò, gli Amministratori, anche in questo periodo di emergenza, devono assicurare, oltre la formazione, l'informazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'Amministratore dovrà informare i dipendenti sui rischi alla sua salute connessi allo svolgimento della loro attività ed ai pericoli derivanti dall'uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus, sulle autorità da interpellare. Del resto, il contenuto della formazione e dell'informazione trova il fondamento nel protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto fra il Governo e le parti sociali lo scorso 24 aprile (allegato 12, del d.P.C.M. 17 maggio 2020). Dunque, spetta all'Amministratore tutelare i lavoratori: fornire dispositivi di protezione individuali (Dpi) e redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), obbligatorio se nel Condominio è presente almeno un lavoratore. Per l'emergenza Coronavirus, l'Amministratore deve invitare il portiere ad applicare le disposizioni contenute nei Dpcm per svolgere la propria mansione in sicurezza. Non potendo lavorare da casa in smart working - a meno che il datore di lavoro non anticipi le ferie - il portiere può continuare a svolgere il servizio. In conclusione, in risposta al quesito in esame, l'Amministratore ha provveduto correttamente e diligentemente alle opere di sanificazione: quale responsabile delle parti comuni e quale responsabile della tutela nei confronti del lavoratore. Quanto alla spesa realizzata, i giudici di legittimità hanno osservato che se l'Amministratore è legittimato ad agire senza una preventiva delibera al verificarsi di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente, compreso anche il costo, questo non lo esime dalla eventuale successiva contestazione, adeguatamente motivata, della assenza di congruità della spesa sostenuta (Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5522). A questo punto, spetterà all'Amministratore dimostrare che a causa della presenza soggetti positivi al Covid, è stato necessario provvedere con un'intensa attività di sanificazione. In ogni caso, è utile rammentare che laddove l'Amministratore intenda disporre la sanificazione, onde evitare contestazioni successive sulla spesa effettuata, il consiglio è quello di acquisire vari preventivi da parte di ditte specializzate; allegare, alla fattura della ditta che avrà eseguito la sanificazione, la comunicazione ricevuta dall'Amministratore e contenente la notizia del contagio (con la comunicazione oscurata dei dati personali del contagiato). |