Crisi, stagionalità e contesto territoriale impervio non giustificano il mancato raggiungimento del ricavo minimo

Attilio Ievolella
10 Novembre 2020

Riprende vigore la pretesa dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società proprietaria di una struttura alberghiera. Fondamentale il mancato raggiungimento del ricavo minimo, non giustificato, secondo i Giudici, dagli elementi messi sul tavolo dalla società.

Riprende vigore la pretesa dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società proprietaria di una struttura alberghiera. Fondamentale il mancato raggiungimento del ricavo minimo, non giustificato, secondo i Giudici, dagli elementi messi sul tavolo dalla società.

Contesto territoriale e stagionalità dell'attività alberghieranon sono elementi sufficienti per giustificare il mancato raggiungimento del cosiddetto “reddito minimo”.

Legittimo l'accertamento operato dal Fisco (Cassazione, ordinanza n. 24738/20, depositata il 5 novembre).

Riflettori puntati su un albergo posizionato ai piedi delle Dolomiti. A insospettire l'Agenzia delle Entrate è il bassissimo reddito dichiarato per ben due anni, il 2006 e il 2007: consequenziali gli avvisi di accertamento con riferimento a IRES e IRAP, più interessi e sanzioni.


La società proprietaria della struttura contesta l'azione del Fisco e si vede dare ragione in secondo grado. Per i Giudici tributari regionali, difatti, sono stati «forniti elementi di prova idonei a dimostrare che per cause oggettive l'attività imprenditoriale si è rivelata non di successo» ed è quindi emersa «l'oggettiva impossibilità di produrre il reddito minimo». E il riferimento è in particolare a «una crisi economica, che ha ridotto i ricavi già dal 2006», alla «natura impervia e montana del piccolo Comune» dove è posizionata la struttura, e, infine, alla «stagionalità dell'attività turistica alberghiera, legata anche alle condizioni meteorologiche» con «esercizio dell'attività per circa 180 giorni all'anno».

A contestare la visione dei Giudici di secondo grado è l'Agenzia delle Entrate, che tramite l'Avvocatura dello Stato propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la società contribuente non abbia assolto «l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni obiettive che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi presuntivi minimi, sì da consentire di qualificare la società come “non operativa”».


Questa obiezione è ritenuta corretta dai Giudici del Palazzaccio, che ridanno quindi vigore agli accertamenti operati dal Fisco.


In premessa, i magistrati tengono a sottolineare che «un fatto obiettivo che determina l'impossibilità di raggiungere la redditività minima deve consistere necessariamente in una circostanza esterna al normale svolgimento dell'attività economica, che si ponga come fattore anomalo rispetto alla normalità dei fatti economici ed idonea ad impedire che un'impresa delle dimensioni e dell'ubicazione di quella in questione consegua i redditi presunti». Ciò significa che vanno condivise le considerazioni proposte dall'Agenzia, secondo cui «il mero fatto che l'attività economica non abbia avuto successo perché situata in un certo luogo e in un certo contesto economico» non è elemento sufficiente per giustificare il mancato raggiungimento del ricavo minimo.


In particolare, i magistrati chiariscono che «le difficoltà del luogo, la stagionalità propria dell'attività turistico-alberghiera, la variabilità delle condizioni meteorologiche sono tutti fattori interni al tipo di attività economica in esame, del tutto normali rispetto ad essa, che fanno parte integrante del normale rischio di impresa che le attività turistico-alberghiere scontano, sicché il mancato successo», posto in evidenza dai Giudici tributari regionali, «non può dirsi sicuramente dipendente da non precisati fattori obiettivi, atteso che la situazione oggettiva e impossibilitante voluta dalla norma chiaramente rimanda a fatti economici avversi che superano la capacità di reazione di un imprenditore normalmente avveduto e capace di reagire alle fluttuazioni negative proprie dell'attività economica svolta».


Difficile, quindi, ipotizzare «l'impossibilità oggettiva di produrre il reddito minimo», soprattutto perché, chiariscono dal Palazzaccio, «nel periodo esaminato la società non ha fornito giustificazioni» concrete sufficienti, a fronte della evidente «antieconomicità dell'attività svolta».


Riprende vigore, quindi, la pretesa avanzata dal Fisco, anche se ora sarà comunque necessario un nuovo giudizio in Commissione tributaria regionale, laddove, comunque, sarà necessario tenere conto delle indicazioni fornite dalla Cassazione.

Fonte: Diritto e Giustizia

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