La giustizia alla luce del decreto Ristori bis: nuova class action posticipata di altri sei mesi

Redazione scientifica
10 Novembre 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279/2020, il decreto Ristori bis prevede importanti misure per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'ambito della giustizia. Alla luce delle nuove disposizioni, in particolare, l'entrata in vigore della nuova class action, prevista per il prossimo 19 novembre, viene differita di 6 mesi.

Licenziato dal Governo lo scorso 6 novembre 2020, il d.l. n. 149/2020, meglio conosciuto come decreto Ristori bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279.
Il decreto, oltre a prevedere ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, introduce importanti disposizioni che riguardano il settore giustizia. Vediamo quali.

Giudizi penali di appello. L'art. 23 del decreto Ristori bis prevede che dalla sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Sospensione dei termini di prescrizione. L'art. 24 dispone la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.
In particolare, con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, il corso dei termini di cui all'art. 15, commi 2 e 6, d.lgs. n. 109/2006 «è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19».

Esame avvocato ed elezioni degli ordini professionali. Con particolare riguardo al concorso notarile e all'esame di abilitazione forense, l'art. 25 del decreto Risotri bis sopprime il termine del 30 settembre 2020 previsto dall'art. 254, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, come data fino a quando sarebbe stato possibile autorizzare, per le prove orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto. Sarà, pertanto, legittima la modalità a distanza delle suddette prove anche oltre tale data.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, questo potrà avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, purché nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
Sarà compito del Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilire, con proprio regolamento da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

Class action: differita l'entrata in vigore. Infine, all'art. 26, il decreto Ristori bis prevede il differimento dell'entrata in vigore della nuova class action. La data originariamente prevista per il 19 novembre 2020 viene infatti differita di 6 mesi.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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