L'attore conveniva in giudizio il Comune, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni da lui patiti per via della caduta avvenuta su un cordolo di cemento delimitante un contenitore di rifiuti, il quale si trovava in una via del centro che egli stava percorrendo.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e così anche la Corte d'Appello a seguito di gravame.
Per questo, propongono ricorso per cassazione gli eredi del soccombente, denunciando l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte escludendo un obbligo di custodia in capo al Comune e per avere la stessa ricondotto il sinistro alla colpa esclusiva della vittima.
La Suprema Corte dichiara i motivi di ricorso inammissibili, ribadendo i principi in tema di obbligo di custodia.
I Giudici, infatti, hanno già avuto modo di chiarire che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del livello di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga in considerazione il dovere generale di ragionevole cautela, in ossequio al principio di solidarietà oggetto dell'art. 2 Cost. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha affermato che «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Ciò ribadito, la Cassazione rileva che il Giudice di seconde cure ha deciso la causa servendosi del principio della ragione più liquida, concludendo che la caduta era da ricondurre in via esclusiva al danneggiato.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.