Quando l'assicuratore resta tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato

Redazione Scientifica
09 Novembre 2020

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c..

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti in seguito ad un incidente ciclistico, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla doglianza con cui il convenuto ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese.

In particolare, il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sulla condanna dell'assicurazione al rimborso delle spese di giudizio in suo favore, non potendo detta condanna considerarsi ricompresa nell'accoglimento della domanda di manleva, posto che quest'ultima riguardava il risarcimento del danno.

Nel ritenere fondata la censura, la Cassazione, con ordinanza n. 24409/20, depositata il 3 novembre, ribadisce che «nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo».
Pertanto, prosegue la Corte, «anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.».
Tanto premesso, la Suprema Corte conclude affermando che, nella fattispecie, «il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitamente prevedere la condanna della società di assicurazione alla manleva dell'assicurato anche in ordine alle spese processuali alle quali egli era stato condannato ed alle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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