Improcedibile il ricorso per cassazione se manca il deposito della sentenza notificata munita della relata di notifica

La Redazione
11 Novembre 2020

La Cassazione, con sentenza n. 25105/20, ripercorre la disciplina relativa all'applicabilità della sanzione della improcedibilità al ricorso proposto contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, nei termini previsti dalla legge.

La Cassazione, con sentenza n. 25105/20, ripercorre la disciplina relativa all'applicabilità della sanzione della improcedibilità al ricorso proposto contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, nei termini previsti dalla legge.

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso delle somme pagate in eccedenza dal contribuente all'Erario, la Corte di Cassazione, adita dall'Agenzia delle Entrate, esamina la questione pregiudiziale di improcedibilità proposta dal controricorrente relativa al mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notifica.

Richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite, secondo cui «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio», la Cassazione afferma quanto segue:

  • non è possibile distinguere ex art. 369 c.p.c. il deposito della sentenza impugnata dal deposito della relazione di notificazione, pertanto, anche in mancanza di uno solo dei due il ricorso risulta improcedibile;
  • l'improcedibilità può essere evitata se il deposito avviene entro 20 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;
  • l'improcedibilità non può essere evitata se il deposito avviene oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato ex art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento processuale;
  • l'improcedibilità non si applica se il documento mancante risulta nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo acquisito su istanza di parte;
  • l'improcedibilità non sussiste se il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ossia nel rispetto del termine breve per ''impugnazione.

Quanto affermato riassume l'orientamento fornito dalle Sezioni Unite e risulta ribadito anche da successive pronunce dove è stato tra l'altro attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente:

  1. è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente, pertanto, è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositata a quello in suo possesso;
  2. è il soggetto che effettua la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, pertanto, è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.

In tali casi, dunque, la non contestazione della parte controricorrente sana la mancata attestazione di conformità del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente.

Nella fattispecie, la Cassazione rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha depositato entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge la copia della sentenza impugnata, munita della relata di notifica, pertanto, dichiara il ricorso improcedibile.

Fonte: Diritto e Giustizia

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