Improcedibile il ricorso per cassazione se manca il deposito della sentenza notificata munita della relata di notifica
11 Novembre 2020
La Cassazione, con sentenza n. 25105/20, ripercorre la disciplina relativa all'applicabilità della sanzione della improcedibilità al ricorso proposto contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, nei termini previsti dalla legge.
Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso delle somme pagate in eccedenza dal contribuente all'Erario, la Corte di Cassazione, adita dall'Agenzia delle Entrate, esamina la questione pregiudiziale di improcedibilità proposta dal controricorrente relativa al mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notifica.
Richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite, secondo cui «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio», la Cassazione afferma quanto segue:
Quanto affermato riassume l'orientamento fornito dalle Sezioni Unite e risulta ribadito anche da successive pronunce dove è stato tra l'altro attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente:
In tali casi, dunque, la non contestazione della parte controricorrente sana la mancata attestazione di conformità del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente.
Nella fattispecie, la Cassazione rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha depositato entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge la copia della sentenza impugnata, munita della relata di notifica, pertanto, dichiara il ricorso improcedibile.
Fonte: Diritto e Giustizia |