Controlli dell'attività lavorativa

11 Novembre 2020

I divieti di controllo della prestazione del lavoratore contenuti nella l. n. 300/70 si estendono anche all'impiego da parte del datore di soggetti inclusi nella propria organizzazione gerarchica?

I divieti di controllo della prestazione del lavoratore contenuti nella l. n. 300/70 si estendono anche all'impiego da parte del datore di soggetti inclusi nella propria organizzazione gerarchica?

Gli artt. 2 e 3 l. n. 300/1970 delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il perimetro di intervento di persone preposte dal datore per la difesa del patrimonio aziendale (art. 2) e per il controllo dell'attività lavorativa (art. 3). Suddette disposizioni non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalle guardie giurate per controllare l'adempimento delle prestazioni, potendovi procedere sia direttamente che mediante la propria organizzazione gerarchica.

In quest'ultimo caso l'art. 3 St. lav., in base al quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza devono essere comunicati ai lavoratori interessati, non impedisce al datore di provvedere al controllo in prima persona ovvero per mezzo di soggetti facenti parte della propria organizzazione, i quali sono (già) conosciuti dai lavoratori.

Ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, potendo esso legittimamente avvenire anche occultamente. A ciò non osta il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c., in modo particolare ove tale attività sia giustificata dalla pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti.

Tale tipologia di controlli, inoltre, non sono inclusi nel divieto di cui all'art. 4 St. lav. non applicabile analogicamente (art. 14 preleggi c.c ), riferendosi esso esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza.

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