Inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento non firmata digitalmente
11 Novembre 2020
La scansione dell'impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta nei seguenti casi:
1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 22, d.lgs. n. 82/2005 all'art. 20, comma 1-bis primo periodo. d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l'atto scansionato acquista natura di “documento informatico”; 2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell'art. 71, d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005); 3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 d.lgs. n. 82/2005 e la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).
Nel caso di specie, l'atto cartaceo scansionato non era stato sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non era dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge, né era stato formato nel rispetto delle linee guida AGID (richiamate dal citato art. 71, d.lgs. n. 82/2005).
Non ricorrendo neanche uno dei tre elementi indicati, la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966). |