Protezione internazionale: quando si applica il termine ridotto di 15 giorni per proporre ricorso in Tribunale?

Redazione scientifica
12 Novembre 2020

In materia di protezione internazionale, il termine dimezzato pari a 15 giorni ai fini della proposizione del ricorso in Tribunale si applica solo quando la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008, sia stata adottata fin dall'inizio, cioè già a partire dalla domanda del migrante alla Questura e/o qualora lo stesso sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998. In tutti gli altri casi, si applica il termine ordinario di 30 giorni.

Il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso proposto da un cittadino bengalese contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, sostenendo che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni previsto dall'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 per tali ipotesi.
Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere applicabile il suddetto termine di 15 giorni ai fini della proposizione della domanda di protezione internazionale, in quanto anche nelle ipotesi di cui all'art. 28-bis del decreto citato (vertente sulle procedure accelerate) la Commissione può avvalersi delle proroghe previste dal precedente art. 27.

La Corte di cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, osservando che l'art. 35-bis, comma 2, del decreto citato stabilisce il termine di 30 giorni per proporre ricorso decorrenti dalla data della notifica del provvedimento che nega la protezione richiesta, mentre nei casi previsti dall'art. 28-bis, comma 2, tali termini sono dimezzati. Queste ultime sono le ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito il percorso accelerato.
A tal proposito, gli Ermellini affermano che la suddetta disciplina non può ritenersi applicabile per il solo fatto che in base ad una valutazione postuma la Commissione competente abbia emanato una decisione di infondatezza della domanda a seguito di istruttoria e di procedura ordinaria, non potendo tale procedura accelerata essere recuperata dopo aver individuato il contenuto della decisione della Commissione.
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine ordinario di 30 giorni per la proposizione del ricorso, in quanto il termine ridotto si considera solo quando la procedura accelerata sia stata adottata fin dall'inizio, cioè a partire dalla proposizione della domanda del migrante alla Questura e/o quando egli sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998.
Di conseguenza, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso, cassano la decisione impugnata e rinviano gli atti al Tribunale.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.