L' ordinanza in commento trae origine dal giudizio di merito instaurato dal conducente di una vettura coinvolta in un grave incidente stradale nei confronti del proprietario del veicolo asseritamente responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo.
A seguito delle difese dei convenuti, il giudizio veniva esteso anche nei confronti dei proprietari e delle compagnie assicuratrici degli altri veicoli – tra i quali il conducente di un furgone che avrebbe colpito da tergo i veicoli già incidentati – coinvolti nel sinistro medesimo, ritenuti corresponsabili a vario titolo, così come l'attore, nella causazione dell'incidente.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Foggia ha accolto le domande attoree oltre che quelle proposte dal conducente del furgone.
Una delle compagnie di assicurazione ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dell'INAIL al fine di determinare la propria condanna al pagamento dell'eventuale importo risultante a seguito della detrazione, dal danno già determinato, di quanto percepito dal conducente del furgone dall'Istituto medesimo, domanda respinta dalla Corte territoriale.
La compagnia soccombente ha impugnato la sentenza di appello deducendo che la surrogazione legale prescinderebbe dall'avvenuto pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore sociale e della corresponsione in favore dell'INAIL delle corrispondenti somme da parte dell'assicuratore del responsabile.
Questo in quanto il conducente del furgone avrebbe perso la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento già coperta dall'indennità versata dall'INAIL in relazione alla quale l'Istituto avrebbe dichiarato di volersi surrogare.
Accogliendo il ricorso, i Giudici hanno precisato che, come già statuito dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione, dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto corrisposto al danneggiato allo stesso titolo da parte dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, trattandosi di una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione della copertura del pregiudizio occorso che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
A tale stregua, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'ente gestore dell'assicurazione sociale a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest'ultimo, diversamente, conseguirebbe un importo maggiore di quello cui ha diritto.
Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile e al danneggiato non è consentito reclamare un risarcimento del danno superiore rispetto a quello effettivamente sofferto.
*Fonte: dirittoegiustizia.it