Il danno biologico nell’indennizzo INAIL e nella responsabilità civile

Paola Paleari
13 Novembre 2020

In tema di danno biologico, l'erogazione effettuata dall'INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.

Per contro nella responsabilità civile, essendo il danno risarcibile sempre quale conseguenza di un fatto illecito, vi è la necessità preliminare di accertare la ricorrenza del fatto illecito rispetto all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti.
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 24474/20, depositata il 4 novembre.

Occorsa la morte sul luogo di lavoro, la vedova citava in giudizio l'INAIL e il datore di lavoro chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno a titolo di danno biologico, di danno da perdita del rapporto parentale e di danno non patrimoniale. Si costituivano in giudizio sia l'INAIL che il datore di lavoro i quali contestavano le pretese della ricorrente; quanto al datore di lavoro negando ogni responsabilità per l'incidente occorso, mentre quanto all' INAIL premettendo di avere corrisposto ai superstiti l'indennizzo dovuto con la costituzione della rendita vitalizia.
La domanda della ricorrente non veniva accolta in primo grado e la sentenza del Tribunale di rigetto veniva confermata anche in sede di appello.
In particolare, la Corte d'Appello precisava che l'Inail non era tenuta a risarcire il danno biologico, ma era obbligata solo alla liquidazione di una rendita; mentre l'unico danno astrattamente imputabile al datore di lavoro era quello tanatologico, che però veniva escluso nel caso in esame perché la morte dell'infortunato era sopravvenuta nell'immediatezza della lesione. La Corte d'Appello precisava inoltre che nel giudizio non vi era stata alcuna allegazione dalla quale fosse risultata l'inosservanza da parte della società datrice di lavoro degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. e per cui doveva escludersi la ricorrenza di un obbligo risarcitorio carico della società.

La ricorrente impugnava la sentenza avanti alla Corte di Cassazione contestando la ritenuta insussistenza del danno biologico da parte della Corte di Appello e censurando l'omessa valutazione e la mancanza di motivazione riguardo al rigetto della richiesta di risarcimento del danno parentale. La ricorrente lamentava in specie che, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno parentale basato sul fatto che non vi fosse stata la dimostrazione in ordine all'inadempimento dell'obbligo delle misure di prevenzione e protezione sul posto di lavoro non avesse alcuna relazione con la voce di danno richiesta.

La Corte di Cassazione da ultimo adita rigettava il ricorso e confermava la sentenza della Corte d'Appello motivando la decisione come segue: secondo la Corte di Cassazione l'affermazione della Corte d'Appello per cui l'INAIL era tenuta solo alla corresponsione di una rendita a favore dei superstiti dell'infortunato e non invece ad indennizzare il danno biologico doveva considerarsi corretta in diritto.
Infatti, l'INAIL è tenuta, ai sensi del decreto legislativo recante le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad indennizzare il danno biologico subito dalla vittima di un infortunio soltanto al verificarsi di determinate condizioni e secondo le modalità specificate all'articolo 13, il quale parametra in percentuali la gravità delle lesioni e menomazioni permanenti, prevedendo le modalità con cui verrà erogato l'indennizzo.
Pertanto, la liquidazione del danno biologico, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civile.
Quanto sopra in quanto vi è una diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile.

La prestazione indennitaria risponde infatti a obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
Pertanto, in ragione di detta differenza vi sono alcune voci di danno che sono escluse in apicibus dalla copertura assicurativa INAIL, quale appunto il danno complementare, definito pure differenziale qualitativo: ovvero le lesioni alla integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il cosiddetto danno biologico in franchigia, il danno morale ossia la sofferenza interiore che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico legale.
Stessa sorte segue la richiesta di danno tanatologico in quanto la nozione di danno biologico recepita dalle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni impedisce di considerare come tale il danno da perdita della vita, sia perché il danno tanatologico, nel caso in cui la morte segue le lesioni dopo breve tempo, riguarda il bene giuridico della vita che è diverso da quello della salute, sia perché detto bene non è fruibile se non dal titolare e deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis, sia perchè non può essere reintegrato per equivalente a causa della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo che impedisce il verificarsi di un danno biologico da invalidità permanente.
Ne consegue per cui che, in aderenza al criterio dell'integrità del risarcimento, detti pregiudizi che non attengono alla lesione della salute e che non possono trovare ristoro nell'indennizzo INAIL, ma che afferiscono pur sempre alla persona e integrano un danno non patrimoniale, in quanto conseguono alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, vanno liquidati separatamente in sede civile.
Pertanto, poiché l'indennità INAIL, in considerazione della sua natura assistenziale, non copre esattamente l'intero danno alla salute, il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell'art. 10 TU 1124/1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico c.d. differenziale, ovverosia per quella parte di danno che non è coperta dall'assicurazione obbligatoria.

La responsabilità civile del datore di lavoro permane, quindi, quando l'infortunio è stato cagionato dalla violazione delle norme di protezione contro gli infortuni, allorché quando il fatto si configura come reato procedibile d'ufficio, valutazione effettuabile incidenter tantum dal giudice del lavoro.
Premesso questo la Corte di Cassazione ha ribadito che il danno risarcibile nel nostro sistema è improntato al concetto di perdita - conseguenza e non sull'evento lesivo in sè considerato e che nel sistema risarcitorio il danno è sempre conseguenza di un fatto illecito, il cui accertamento deve essere sempre preliminare rispetto all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti.
Pertanto, solo una volta accertata la responsabilità del datore di lavoro diviene possibile la verifica della sussistenza o meno dei presupposti per ritenere quest'ultimo non esonerato dall'obbligo risarcitorio per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione sociale, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi.
In definitiva quindi, l'obbligazione risarcitoria di danno ed indennizzo, pur potendo concorrere in presenza di una medesima perdita, seguono finalità differenti e presuppongono accertamenti diversi. Infatti l'erogazione dell'indennizzo INAIL, strutturato nei termini di mero indennizzo del danno biologico permanente, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano e di conseguenza può essere predisposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità; mentre il risarcimento civile non può prescindere da una accertamento del fatto illecito e dalla responsabilità del soggetto obbligato ed ha come finalità non una funzione assistenziale, ma quella di rimuovere le conseguenze prodotte nella sfera giuridica del danneggiato perfetto dell'illecito.

*FONTE: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.