Incompatibilità per l'iscrizione nell'elenco difensori tributari

La Redazione
16 Novembre 2020

Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giunge un chiarimento rispetto ai profili di incompatibilità tra l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza innanzi alle Commissioni Tributarie e l'esercizio di attività d'impresa complementari a quella di esperto tributarista - mediante società di mezzi o di servizi - delle quali il soggetto iscritto sia socio (Risoluzione 22 ottobre 2020 n. 7/DF).

Il MEF, con Risoluzione n. 7/2020/DF, risponde ad un quesito volto a conoscere la sussistenza di una incompatibilità tra l'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie e l'esercizio di attività d'impresa complementari ed accessorie all'attività di esperto tributarista, mediante società “di mezzi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.

Si legge che se il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie esercita l'attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 4/2013 - non operano le condizioni preclusive previste (art. 9 c. 2 D.M. n. 106/2019).

Il quadro normativo preso in esame dal MEF rileva come il legislatore con la modifica dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, formulata nell'ambito della riforma del processo tributario di cui al D.Lgs. n. 150/2015, abbia inteso rafforzare l'istituto dell'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie con l'introduzione di una regolamentazione in materia di iscrizione agli appositi elenchi, di incompatibilità, dei doveri a cui sono tenuto gli iscritti, di emanazione dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dai suddetti elenchi gestiti da questo Dipartimento.

La nuova disciplina, spiega il Direttore Generale delle Finanze, ha il fine di garantire una efficiente tutela del diritto alla difesa del contribuente anche in ambito giurisdizionale tributario, nonché l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale. Detta finalità ha trovato concreta attuazione sia con l'introduzione delle ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato (Cfr. art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) riprodotte sostanzialmente nell'art. 9, comma 2, del decreto n. 106/2019, sia con quanto stabilito dal successivo art. 10 che dispone, tra l'altro, che l'iscritto agli elenchi è tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense.

Se, invece, l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella L. 4/2013, si ritiene che l'iscrizione negli elenchi di assistenza tecnica possa essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

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