La Cassazione di nuovo sulla liquidazione del danno biologico e del danno morale
16 Novembre 2020
La vicenda da cui trae origine il contenzioso oggetto dell'ordinanza in commento è quella della caduta da un ponteggio in occasione dell'esecuzione di lavori di installazione di pannelli solari, a cui seguì una invalidità accertata nella misura del 65%. In primo grado il Tribunale, pur riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato, condannò la proprietaria dell'immobile e colui che aveva montato il ponteggio a risarcire al danneggiato un importo di € 306.116, già avendo detratto il valore capitalizzato della rendita Inail. La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello, che respingeva le censure mosse dai danneggianti relativamente alla personalizzazione del danno e al calcolo dell'importo della rendita INAIL portato in detrazione. La vicenda è quindi giunta all'attenzione della Terza Sezione Civile della Cassazione relativamente a questi due aspetti, ovvero: a) al differente (e maggiore) importo richiesto ai danneggianti dall'ente assicuratore nel giudizio di rivalsa, con la conseguente richiesta di defalcare dal quantum risarcitorio questo maggior importo; b) alla duplicazione risarcitoria derivante dalla personalizzazione del danno in aumento operata dal giudice di merito.
Vige il principio della atipicità delle prove. Per quel che riguarda l'entità della rendita erogata dall'INAIL, numericamente differente nella comunicazione inviata dall'ente e prodotta nel corso del giudizio di primo grado rispetto alla quantificazione operata dallo stesso istituto nell'atto di citazione notificato ai responsabili in rivalsa, i giudici dell'appello avevano escluso l'utilizzabilità di «risultanze di un atto giudiziale afferente ad altro e diverso giudizio». Naturalmente, una volta ritualmente introdotte in giudizio, tali prove vanno valutate nei contraddittorio e sottoposte a confronto critico con le altre risultanze acquisite nel processo, ma non è possibile escluderne a priori l'utilizzabilità, come fatto dalla Corte territoriale. È stato dunque accolto tale motivo di ricorso che dovrà ora essere nuovamente valutato dalla Corte d'Appello.
La personalizzazione non è sempre duplicazione. È stato invece rigettato il motivo di ricorso inerente la personalizzazione operata dai giudici di merito facendo riferimento non solo alle conseguenze sulla sfera "relazionale ed esistenziale" ma anche, e ripetutamente, alle gravi conseguenze subite dal danneggiato sul piano delle sofferenze morali o soggettive. Ponendosi nel solco già tracciato da diverse pronunce, tra cui da ultimo Cass. civ., n. 28988/2019, la Corte di legittimità ha ribadito come il problema della personalizzazione si ponga solo per il danno biologico, in quanto soggetto a liquidazione tabellare standardizzata, ma non anche per il danno morale, per il quale le tabelle di Milano non possono ritenersi vincolanti (così Cass. civ., n. 2461/2020). Nel caso di specie ha ritenuto la Terza Sezione che la Corte di merito parlando impropriamente di personalizzazione abbia invece inteso dare un congruo apprezzamento al danno morale.
Ciò premesso, i Giudici hanno colto l'occasione per ribadire alcuni principi oramai consolidati in tema di risarcimento del danno alla persona, schematizzati nei seguenti punti: 1) le fattispecie riconosciute disciplinate dal diritto positivo sono quelle del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e del danno non patrimoniale; 2) il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva, vale a dire: 2a) unitaria rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; 2b) onnicomprensiva da intendersi come obbligo per il giudice di merito di tener conto per quanto concerne la quantificazione di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa evitando però duplicazioni dovute all'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici; 3) il giudice di merito, preso atto della distinzione tra danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni e danno morale, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale vale a dire sia l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, inteso come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto); 4) nella valutazione del danno alla salute nonché in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà pertanto valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita; 5) in caso di danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o da tabelle adottate dagli organi giudiziari può essere aumentata per quel che riguarda la componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari del caso; 6) nel caso di lesione della salute costituisce dunque duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, che secondo la stessa definizione legislativa (art. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) è inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali e del danno cd. "essitenziale”, appartenendo tali voci di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.); 7) al contrario, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2014).
*FONTE: dirittoegiustizia.it |