In G.U. le specifiche tecniche in materia di Processo Tributario Telematico

La Redazione
16 Novembre 2020

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 283 del 13 novembre 2020) il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 6 novembre 2020 che stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative: a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice; b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice; d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 283 del 13 novembre 2020) il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 6 novembre 2020 che stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative:

a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;

b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;

c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;

d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Il decreto, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2020 presso la CTP Roma e la CTR Lazio e il 1° giugno 2021 presso le altre CT di ogni ordine e grado, tra le altre cose specifica che i provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'applicativo PGD consente di trasmettere il documento tra l'estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale e di disporre l'oscuramento dei dati personali.

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.
All'atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Fonte: Ilprocessotelematico.it

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