Conflitto fra ipoteca e domanda giudiziale trascritta successivamente all'iscrizione ipotecaria
16 Novembre 2020
Dalla lettura combinata dell'art. 2652 n. 4, c.c. con l'art. 2644 c.c. sugli effetti della trascrizione e dell'art. 2808, comma 1, c.c. in riferimento alla costituzione ed agli effetti dell'ipoteca emerge che il conflitto sostanziale tra il creditore ipotecario e l'attore che abbia trascritto la propria domanda successivamente all'iscrizione ipotecaria debba risolversi a favore del primo. Ne consegue, quindi, che, il creditore che ha iscritto ipoteca antecedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale prevale rispetto a chiunque abbia trascritto atti o domande successivamente all'iscrizione dell'ipoteca e può procedere all'espropriazione del bene. |