Procura alle liti viziata o mancante? Il giudice ha l’obbligo e non la facoltà di far sanare quanto rilevato al difensore senza preclusioni

Andrea Greco
13 Novembre 2020

L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69/2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio d'appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

Una società ed un Comune controvertevano dinanzi al Giudice di Pace sulla legittimità o meno dell'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Il giudizio era definito con la soccombenza della società per aver proposto il ricorso oltre il termine ex art. 204-bis del Codice della Strada.
L'interposto appello da parte della società aveva però un esito preliminare tranciante.

Invero il Tribunale rigettava il gravame sulla scorta dell'eccezione, sollevata dal Comune appellato, in base alla quale la procura alle liti era affetta da inesistenza.
Da qui l'inammissibilità dell'appello per procura non conforme all'art. 83 c.p.c.
Il Tribunale fondava il proprio convincimento sulla ravvisata indeterminatezza dell'oggetto della procura e sulla carenza di autenticazione della firma del mandante non redatta in lingua italiana. Vizi talmente gravi, a suo dire, da condurre ad una inesistenza della procura alle liti senza potersi attivare la regolarizzazione stabilita all'art. 182 c.p.c.
Interponeva ricorso la società soccombente.

Per la società ricorrente la procura alle liti non era affatto inesistente: la procura era stata rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata, anche se non apposta in calce o a margine all'atto; non poteva dirsi inesistente perché faceva comunque riferimento alle parti in causa.
Da qui la mancata applicazione dell'art. 182 c.p.c.: la procura alle liti poteva essere al massimo nulla e dunque regolarizzabile nel termine che il giudice era tenuto ad assegnare.

La Suprema Corte ritiene fondato e dunque meritevole di accoglimento il ricorso.
La vicenda processuale è l'occasione per analizzare la corretta operatività dell'art. 182 c.p.c., anche alla luce di suoi precedenti giurisprudenziali.
Il raggio dell'art. 182 c.p.c. va esteso con riferimento alla sanatoria anche alle ipotesi di inesistenza degli atti processuali e non solo di loro nullità.
È la stessa norma de qua a stabilirlo con nitida chiarezza al suo secondo comma: il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determina la nullità della procura, assegna al difensore un termine perentorio per sanare il difetto oppure per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.
L'art. 182 c.p.c., pertanto, consente, proprio in base all'ultimo inciso letterale, anche quando la procura sia del tutto mancante il suo successivo conferimento al difensore.
Si tratta di un termine che il giudice deve concedere in modo officioso, non si è al cospetto di una mera facoltà. Questo perché il giudicante deve rilevare, fin dalla fase iniziale del processo, i vizi degli atti processuali inerenti lo jus postulandi, permettendo alla parte di poterli eliminare senza la necessità di instaurare un nuovo processo.
Pertanto, nel caso di specie il giudice di seconde cure ha errato nel momento in cui non ha assegnato al difensore della società appellante detto termine per sanare il vizio della procura.
Peraltro, detta procura non era affatto inesistente, ma poteva implicare al massimo dei vizi implicanti la sua nullità senza l'incorrere in decadenze processuali.
Il richiamo è qui all'insegnamento della Corte di cassazione, sentenza n. 6041/2018, in base al quale il meccanismo di sanatoria per effetto della regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. opera anche nel giudizio di appello.
Trattasi di norma processuale con il rango applicativo di ordine generale.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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