La valenza processuale del modulo CAI a doppia firma nei confronti (anche) del FGVS
17 Novembre 2020
Due persone danneggiate da un occorso incidente stradale convenivano in giudizio coloro che erano stati i responsabili del fatto assieme alla compagnia assicurativa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2012, tra la loro autovettura e quella condotta, per l'appunto, dai danneggianti, priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile auto. Nella contumacia dei responsabili, nel corso del primo grado di giudizio dinanzi al competente Ufficio del giudice di pace, si costituiva la società impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia. L'Ufficio del giudice di pace, a conclusione della vertenza, rigettava la domanda poiché dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell'evento con le modalità descritte dagli attori. Avverso questa decisione, i danneggiati proponevano appello. Ma il tribunale competente, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame sia nell'an che nel quantum, sulla base di una integrale contestazione da parte della compagnia convenuta. Per il giudice dell'appello non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dei due conducenti delle auto in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro. A questo punto, i due danneggiati ricorrevano per la cassazione della pronuncia sulla base di diversi motivi.
Il principale motivo di doglianza dinanzi la Suprema Corte. Secondo parte ricorrente, tra le altre cose, sia il giudice di primo grado che quello di appello avrebbero erroneamente valutato il modello CAI a doppia firma in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale. Mentre il primo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione tale modello, il Tribunale gli avrebbe attribuito un mero valore indiziario e non di presunzione legale. Invero, il ricorrente afferma che il modulo di constatazione amichevole, quando comunicato all'assicurazione in sede stragiudiziale -come avvenuto nel caso di specie- ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario. La compagnia assicurativa, d'altro canto, non avrebbe fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti così come descritti nel modulo, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la dinamica del sinistro così come ivi esposta.
La decisione della Corte di Cassazione. Ebbene, tale motivo viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte. I giudici ricordano che la valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente è una questione controversa nell'ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l'art. 143, comma 2, del codice delle assicurazioni private che prevede che, quando il modulo sia firmato congiuntamente da ambo i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. I problemi interpretativi sono sorti in merito all'opponibilità di tale dichiarazione all'assicuratore, soggetto diverso dei conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito la Suprema Corte ricorda che sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il modulo CAI a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il giudizio debba essere uniforme ed unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile ed assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi. Inoltre, con una sentenza del 2017 la Suprema Corte ha avuto ulteriormente modo di chiarire che la denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la previsione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione fino a prova contraria a carico del detto assicuratore della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se, invece, il modulo di constatazione amichevole viene portato per la prima volta conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha precisato che il modello CAI a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente che ha segnalato con precisione il documento ed il luogo della produzione. Pertanto, decisivo è tale documento per averlo il ricorrente posto a base della censura. Con la conseguenza che viene accolta la complessa doglianza posta in questo motivo ed il giudice del rinvio dovrà prima di tutto accertare il fatto dell'invio del modello CAI prima della citazione e successivamente dovrà verificare se il giudice di primo grado ha esaminato il verbale di constatazione amichevole.
Dichiarati assorbiti due altri motivi del ricorso dall'accoglimento del primo, e dichiarati gli altri inammissibili o non infondati per carenza di interesse, la Suprema Corte accoglie il primo motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione e rinviando al Tribunale competente in diversa composizione.
*FONTE: dirittoegiustizia.it |