Notifiche telematiche: è onere del difensore munirsi degli strumenti informatici utili a leggere il formato degli atti

Redazione scientifica
16 Novembre 2020

Salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, spetta al destinatario degli atti dotarsi degli strumenti utili a decodificare o leggere le notifiche a mezzo PEC di atti processuali, costituendo tale dotazione un complemento necessario dello strumentario corrente ai fini dell'esercizio della professione.

Il Tribunale di Milano disattendeva l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un istituto di credito contro una società ed i soci fideiussori della stessa in relazione ad un rapporto di conto corrente risalente al 2010. Successivamente, la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame contro tale decisione.
I soccombenti si rivolgono, dunque, alla Corte di cassazione.

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, poiché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.
Il difensore lamentava di non essere riuscito ad aprire gli allegati alla PEC, sostenendo che la notifica effettuata dalla controparte dovesse per questo ritenersi invalida.
I Giudici non condividono tale assunto, osservando come la relazione telematica di notificazione della sentenza impugnata non abbia alcuna anomalia e la semplice allegazione di problemi tecnici non è sufficiente ad escludere gli effetti della notificazione.
Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza sul tema, «la notifica a mezzo PEC ex art. 3-bis l. n. 53/1994 di un atto del processo ad un legale implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto».
Inoltre, la Corte rileva che il suddetto onere non può definirsi «eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione».
Ciò ribadito, la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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