Il giudice relatore non può sub-delegare al giudice onorario l'audizione del richiedente

Redazione scientifica
16 Novembre 2020

La prima sezione civile della Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su alcune questioni processuali molto delicate nell'ambito dei processi aventi ad oggetto la richiesta di protezione internazionale.

In particolare, per la Corte di cassazione, come vedremo tra poco, quando il collegio delega al giudice relatore lo svolgimento dell'attività istruttoria, quest'ultimo non può sub delegare l'incombente ad un giudice onorario.

Nel caso di specie era accaduto che il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, fosse pervenuto al rigetto della domanda dopo aver delegato un membro del collegio allo svolgimento dell'istruttoria e dopo che quest'ultimo a sua volta avesse sub-delegato ad un giudice onorario l'audizione del richiedente, l'acquisizione di documenti e la redazione di una bozza di provvedimento da trasmettere al giudice relatore perché possa riferire al collegio.

Senonché, il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione per mezzo del quale aveva censurato principalmente proprio la sub-delega al giudice onorario.

Delegatus delegari non potestEbbene, per la Cassazione occorre prima di tutto precisare che un conto è la delega da parte del Collegio e un altro la sub-delega da parte del giudice relatore.

Ed infatti, quanto alla delega la Cassazione ricorda che la giurisprudenza «ha escluso la nullità del procedimento nell'ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all'audizione del richiedente» (da ultimo la recente sentenza Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22050).

Tuttavia, quanto alla sub-delega la Cassazione precisa oggi che il principio prima ricordato non può essere applicato «per la circostanza che la delega al giudice onorario non è stata conferita direttamente dal collegio investito della decisione, ma dal giudice relatore, al quale il collegio aveva delegato il compito di procedere all'audizione».

Deve, quindi, trovare applicazione «il principio, operante in via generale nel settore del diritto pubblico e riferibile anche alla materia processuale, secondo cui la delega non comporta il trasferimento della titolarità del potere, ma soltanto l'attribuzione della facoltà di esercitarlo, e non consente dunque al delegato di trasmetterlo a sua volta a terzi, in assenza di una disposizione che espressamente lo preveda».

Qualifica del vizio. Da ultimo, la circostanza che il sub delegato sia un magistrato onorario affidato all'ufficio giudiziario può escludere l'estraneità del giudice onorario all'organo giudicante e, quindi, la configurabilità di un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.

Tuttavia, ciò non toglie che la sub-delega non ammessa (che in quanto tale si ripercuote sugli atti processuali compiuti dal sub-delegato in termini di loro nullità) possa essere fatta valere come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Deduzione del vizio. Peraltro, la deduzione di questo tipo di vizio non soggiace al rispetto del principio che la giurisprudenza ha in più occasioni affermato con riferimento a violazioni processuali e, cioè, che il ricorrente deve indicare lo specifico pregiudizio che abbia subito per effetto della violazione lamentata.

Ed infatti, «in materia di protezione internazionale … una violazione processuale incidente su un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull'esercizio del diritto di difesa».

… salva solo la redazione della bozza. Per la Cassazione quel che è stato sin qui richiamato non vale, però, per la parte della sub-delega con la quale era stato affidato al giudice onorario il compito di elaborare una bozza del provvedimento da sottoporre al collegio in sede di decisione della controversia.

E ciò perché si tratta di un atto interno meramente preparatorio della decisione finale e che non incide in alcun modo sulla paternità formale del provvedimento e quindi sulla validità dello stesso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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