Quando l'assicuratore resta tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato
17 Novembre 2020
Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti in seguito ad un incidente ciclistico, la Corte di cassazione è stata chiamata a decidere sulla doglianza con cui il convenuto ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sulla condanna dell'assicurazione al rimborso delle spese di giudizio in suo favore, non potendo detta condanna considerarsi ricompresa nell'accoglimento della domanda di manleva, posto che quest'ultima riguardava il risarcimento del danno.
Nel ritenere fondata la censura, la Cassazione ribadisce che «nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |