Giudici di pace e risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a termine

Sabrina Apa
18 Novembre 2020

Nell'impiego privato l'art. 32 comma 5 della L. 183/2010 prevede, nei casi di accertata illegittimità del termine apposto del contratto di lavoro, tanto la prosecuzione/trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato che il risarcimento del danno subito dal lavoratore...

Nell'impiego privato l'art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010 prevede, nei casi di accertata illegittimità del termine apposto del contratto di lavoro, tanto la prosecuzione/trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato che il risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Il danno di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 è una indennità onnicomprensiva, il che equivale a dire che il legislatore ha predeterminato ex lege una indennità forfettaria integralmente riparatoria del danno, da un lato presumendo in via assoluta il suo verificarsi - e così esonerando il lavoratore dal relativo onere della prova - dall'altro, tuttavia, impedendo di provare danni eccedenti la misura massima forfettariamente fissata. Tale meccanismo di riparazione deve essere applicato anche al lavoratore pubblico, in ragione della necessità della equivalenza delle tutele.

Nel caso di specie, riguardante la domanda di un giudice di pace dismesso, volta a far dichiarare il proprio diritto alla qualificazione del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato, il giudice ha accolto la domanda del ricorrente condannando il Ministero di Giustizia al pagamento di una posta risarcitoria.

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