Deposito del ricorso per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.
19 Novembre 2020
L'esecuzione per obblighi di fare e non fare ex art. 612 c.p.c. non rientra nella previsione di obbligatorietà prevista dal comma 2 dell'articolo 16-bis del d.l. 179/2012 che, come è noto, non decorre dalla costituzione della parte come per i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, ma riguarda tutti gli atti successivi al deposito del primo atto con cui inizia l'esecuzione o comunque l'iscrizione a ruolo di una procedura espropriativa.
In tale tipologia di procedura, che si introduce con ricorso dinanzi al Giudice delle Esecuzioni, non vi è un vero e proprio deposito dell'atto con cui comincia l'esecuzione, poiché, in base al tenore letterale della norma, la procedura è volta a richiedere l'esecuzione forzata di una sentenza e – di conseguenza – l'esecuzione medesima non può ancora essere iniziata. Ne consegue che il deposito del ricorso ex articolo 612 c.p.c. dovrà effettuarsi necessariamente con modalità cartacea non essendo possibile neppure il deposito alternativo in via telematica che potrebbe, per assurdo, essere dichiarato inammissibile.
Infatti, il comma 1bis che estende la facoltatività del deposito telematico, riguarda solo i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e Corti d'Appello e non anche i procedimenti esecutivi.
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